Cassazione penale, Sez. 1^, sentenza n. 42806/2024, udienza del 31 ottobre 2024, ha sottolineato che, in tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini del giudizio prognostico in ordine alla realizzazione delle prospettive cui è finalizzato l’istituto, e, quindi, dell’accoglimento o del rigetto dell’istanza, non possono, di per sé, da soli, assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reato per cui è intervenuta condanna, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza, né può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultati dell’osservazione della personalità, emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato.
In fatto
Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza ha respinto la domanda di affidamento in prova al servizio sociale proposta da FC con riferimento alla condanna inflittagli dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale in data 5 ottobre 2021 (per i reati di cui agli artt. 416 cod. pen., 4, comma 1, I. 401/89, 648-ter e 640 cod. pen., 5 d.lgs. 74/2000, ritenuti in continuazione con quelli accertati con la sentenza del GIP del Tribunale dell’8 dicembre 2019) e, nel contempo, lo ha ammesso al regime di semilibertà per svolgere attività lavorativa presso la N.O. SRLS.
Ricorso per cassazione
Avverso la predetta ordinanza il condannato, per mezzo dei difensori, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all’art. 173, disp. att. cod. proc. pen., insistendo per l’annullamento del provvedimento impugnato relativamente al diniego dell’affidamento in prova. Il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione ed erronea applicazione dell’art. 47 Ord. pen. ed il relativo vizio di motivazione.
Al riguardo egli osserva che il Tribunale di sorveglianza ha respinto la domanda di affidamento in ragione del reato commesso e del contenuto delle informazioni inviate dall’autorità di pubblica sicurezza, senza tenere conto del fatto che i reati risalivano all’anno 2018; inoltre, evidenzia che la decisione è stata adottata dal Tribunale prima ancora dell’acquisizione della relazione dell’UEPE.
Decisione della Corte di cassazione
Il ricorso è fondato, poiché la motivazione impugnata trascura elementi che invece dovevano indefettibilmente fare parte della valutazione complessiva rispetto alla domanda di affidamento in prova.
…Finalità del beneficio dell’affidamento in prova al servizio sociale
Al riguardo deve ricordarsi che attraverso la misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale l’ordinamento ha inteso attuare una forma dell’esecuzione della pena esterna al carcere nei confronti di condannati per i quali, alla luce dell’osservazione della personalità e di altre acquisizioni ed elementi di conoscenza, sia possibile formulare una ragionevole prognosi di completo reinserimento sociale all’esito della misura alternativa.
…Criteri per la concessione del beneficio e mezzi di conoscenza utilizzabili
I criteri ed i mezzi di conoscenza utilizzabili da parte del Tribunale di sorveglianza per pervenire a tale positiva previsione sono indicati dalla dottrina e dalla giurisprudenza nel reato commesso, ineludibile punto di partenza, nei precedenti penali (Sez. 1, 04/03/1999) nelle pendenze processuali (Sez. 1, cit.) nelle informazioni di polizia (Sez. 1, 11/03/1997) ma anche, ed in pari grado di rilievo prognostico, nella condotta carceraria e nei risultati dell’indagine socio-familiare operata dalle strutture di osservazione in modo che in queste ultime risultanze istruttorie si compendia una delle fondamentali finalità della espiazione della sanzione penale, il cui rilievo costituzionale non può in questa sede rimanere nell’ombra.
Certamente nel giudizio prognostico concernente la concessione della misura dell’affidamento in prova al servizio sociale, devono essere valutati anche i procedimenti penali passati ed eventualmente pendenti a carico dell’interessato, al fine di pervenire ad una valutazione di fronteggiabilità della pericolosità sociale residua con gli strumenti dell’istituto indicato.
Del resto, poiché non esiste una sorta di presunzione generale di affidabilità di ciascuno al servizio sociale, ma al contrario devono sussistere elementi positivi sulla base dei quali il giudice possa ragionevolmente “ritenere” che l’affidamento si riveli proficuo, appare evidente che – in relazione agli obbiettivi di rieducazione e di prevenzione propri dell’istituto – la reiezione dell’istanza di affidamento può considerarsi validamente motivata anche sulla sola base delle informazioni fornite dagli organi di polizia e dai servizi sociali, quando esse, lungi dal dimostrare elementi certi del genere anzidetto, pongano in luce, al contrario, la negativa personalità dell’istante (Sez. 1, n. 2762 dell’11/06/1992).
In questo ambito, tuttavia, numerosi sono gli altri fattori da valutare per giungere al giudizio prognostico cui prima si è fatto cenno: l’assenza di nuove denunzie, il ripudio delle condotte devianti del passato, l’adesione alle ragioni più profonde di valori socialmente condivisi, l’attaccamento al contesto familiare, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna e l’eventuale buona prospettiva risocializzante.
…Esame del caso concreto
Nel caso in esame, l’ordinanza impugnata ha fondato interamente il diniego dell’affidamento sulla gravità del reato commesso: tuttavia, non appare focalizzata la collocazione nel tempo di quel reato e, al contrario, si sottovalutano espressamente molti altri fattori; la motivazione censurata non prende in considerazione la situazione socio-familiare del ricorrente, né l’opportunità lavorativa (che è valsa la concessione della semilibertà) ritenendo ininfluente l’indagine dell’ UEPE nonostante il titolo fosse sospeso e che, quindi, il Tribunale non era in possesso dei risultati della osservazione inframuraria della personalità del condannato.
Su questi aspetti il Tribunale di Sorveglianza non ha appuntato la sua attenzione, mentre la motivazione avrebbe dovuto affrontare anche questi temi, ponendoli specialmente a raffronto con quelli valorizzati: in altri termini, l’ordinanza impugnata si è limitata apoditticamente a concludere che tutte le eventuali note positive erano da ritenersi sub-valenti rispetto alla gravità del reato commesso e del tenore delle informazioni di polizia, ma non ha dispiegato le argomentazioni in base alle quali detta conclusione si fondava, finendo per rendere monca la motivazione: essa ha fondato il provvedimento di rigetto sul solo argomento della gravità del reato commesso, facendo di esso una considerazione assoluta e ponendolo da solo a sostegno della decisione, senza considerazione adeguata di diversi altri fattori riguardanti l’eventuale positiva evoluzione della personalità del ricorrente, successiva alla consumazione della condotta sanzionata, e senza nemmeno attendere la relazione socio familiare dell’ UEPE.
Al riguardo vanno ribaditi principi ormai consolidati, meritevoli di essere condivisi: in tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini del giudizio prognostico in ordine alla realizzazione delle prospettive cui è finalizzato l’istituto, e, quindi, dell’accoglimento o del rigetto dell’istanza, non possono, di per sé, da soli, assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reato per cui è intervenuta condanna, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza, né può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultati dell’osservazione della personalità, emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato (Sez. 1, n. 773 del 03/12/2013).
Pertanto il giudice, pur non potendo prescindere, nella valutazione dei presupposti per la concessione di una misura alternativa, dalla tipologia e gravità dei reati commessi, deve, però, avere soprattutto riguardo al comportamento e alla situazione del soggetto successivi ai fatti per cui è stata inflitta la condanna in esecuzione, onde verificare concretamente se vi siano o meno i sintomi di una positiva evoluzione della sua personalità e condizioni che rendano possibile il reinserimento sociale attraverso la richiesta misura alternativa (Sez. 1, n. 31809 del 9/07/2009).
Ai fini dell’affidamento in prova al servizio sociale, perciò, la natura e la gravità dei reati per i quali è stata irrogata la pena in espiazione costituisce il punto di partenza per l’analisi della personalità del soggetto, la cui compiuta ed esauriente valutazione non può mai prescindere, tuttavia, dalla condotta successivamente serbata dal condannato e dai suoi comportamenti attuali, risultando questi essenziali per valutare l’esistenza di un effettivo processo di recupero sociale e l’assenza di pericolo di recidiva (Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015).
Pertanto, l’ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di Sorveglianza per nuovo giudizio relativamente alla domanda di affidamento in prova, alla luce dei principi sopra illustrati.
