Avvocato di fiducia revocato o rinunciante: può essere nominato d’ufficio (Riccardo Radi)

La Cassazione penale, sezione 2, con la sentenza numero 205/2024 ha affermato in punto di diritto che attesi i differenti presupposti della difesa di fiducia e di quella d’ufficio, non può riguardarsi come illegittima la designazione, da parte del giudice, come difensore d’ufficio, del medesimo legale che, già investito di mandato fiduciario, vi aveva rinunciato, restando peraltro tenuto, ai sensi dell’art. 107, comma 3, cod. proc. pen., a continuare, medio tempore, ad assicurare la difesa della parte), in ordine alla legittimità della designazione, da parte del giudice (in particolare, del Tribunale di Messina), quale difensore di ufficio (ex art. 97, comma 1, cod. proc. pen.), del difensore già investito da mandato fiduciario e poi revocato.

Il principio affermato è stato enunciato da Cassazione, Sez. 1, n. 4036 del 27/03/1996, per l’ipotesi di rinuncia al mandato da parte del difensore, ma applicabile anche all’ipotesi della revoca di tale incarico, essendo comune il dato qualificante, ovvero il venir meno del rapporto fiduciario avvocato-imputato.

Nella sentenza della Cassazione sezione 6 numero 44/2023 (che si è occupata sempre dello stesso caso) si è precisato che la nomina d’ufficio dell’avvocato già nominato di fiducia dall’imputato è intervenuta a seguito della revoca in udienza del mandato difensivo, e quindi a norma dell’art. 97, comma 1, cod. proc. pen. (e non quale sostituto immediatamente reperibile nella temporanea assenza del difensore titolare, ai sensi del successivo comma 4 della stessa disposizione di legge), va anzitutto ribadita la legittimità, in linea generale, della designazione come difensore d’ufficio del medesimo legale già investito di un mandato fiduciario venuto meno.

L’unico limite va individuato nell’esistenza, in concreto, dì una situazione d’incompatibilità idonea a pregiudicare l’utile esercizio della difesa: situazione che, però, dev’essere rappresentata dal difensore e vagliata dal giudice (Sez. 3, n. 8152 del 29/01/2004).

Dev’essere riaffermato, altresì, il principio per cui, in caso di nomina del difensore di ufficio, non configura alcuna nullità la mancata iscrizione dell’avvocato nominato nell’apposito elenco dei difensori di ufficio, non essendo tale sanzione prevista espressamente dalla norma (per tutte: Sez. 3, n. 14742 del 18/02/2004); ciò che vale, a maggior ragione, allorché il difensore officiato dal giudice sia iscritto nell’elenco di cui all’art. 97, comma 2, cod. proc. pen., di un distretto di Corte d’appello diverso da quello in cui si sta svolgendo il processo (Sez. 1, n. 43816 del 04/10/2017, dep. 2018). 

Inoltre, in punto di fatto, le sentenze richiamate (Cassazione sezione 2 n. 205/2024 e Cassazione sezione 6 n. 44/2023) spiegano in modo adeguato le ragioni per le quali la revoca del difensore di fiducia da parte del C. non sia stata determinata dal venir meno del rapporto fiduciario verso quel professionista, bensì da intenti meramente polemici e pretestuosi, quale forma di manifestazione di un più generale comportamento fortemente ostruzionistico, da lui tenuto nei corso dell’intero processo.

Di tanto, peraltro, si trae logica conferma dal fatto che – come si legge in sentenza – quel difensore ha continuato ad assisterlo anche nel processo d’appello, pur sempre in virtù della nomina d’ufficio, ma avanzando specifiche richieste istruttorie e non limitandosi ad una presenza inattiva, e perciò rendendo manifesto il perdurare del rapporto professionale che lo legava a lui.

Peraltro, come la Corte d’appello plausibilmente osserva, la scelta della nomina officiosa in favore dell’avvocato già di fiducia, avendo quest’ultimo piena conoscenza degli atti processuali, non solo si presentava come la più idonea a garantire una difesa effettiva dell’imputato, ma altresì rendeva del tutto inutile la concessione di un termine a difesa non inferiore a sette giorni (a norma del citato art. 108, comma 1), e dunque puramente pretestuosa la relativa richiesta.

E, per confutare tale argomentare, il ricorso non va oltre la generica evocazione di un dissidio tra imputato ed avvocato, non confortata da specifiche allegazioni, ma anzi logicamente smentita dalla prosecuzione dell’attività difensiva di quel professionista anche nei grado successivo del giudizio.

Una breve considerazione sull’enunciato principio di diritto che l’avvocato di fiducia revocato o rinunciatario può essere nominato d’ufficio.

L’assunto si basa su argomentazioni di fatto che disquisiscono su comportamenti postumi (presentazione dell’impugnazione) e comunque opinabili perché la conoscenza degli atti è una presunzione ed in ogni caso non può il giudicante valutare in concreto l’attività difensiva espletata (è stato esaminato il contenuto dell’atto di appello?).

Quindi rimane l’interrogativo: siamo proprio sicuri che la nomina d’ufficio dell’avvocato revocato o rinunciatario sia cosa buona e giusta per garantire la difesa effettiva dell’imputato?