Cassazione penale, Sez. 4^, sentenza n. 42495/2024, udienza del 13 novembre 2024, ha chiarito che, in tema di guida in stato di ebbrezza, la prova dell’avvenuto adempimento dell’obbligo di dare avviso alla persona sottoposta ad alcoltest della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia, ove non risultante dal verbale, può essere data mediante la deposizione dell’agente operante, spettando al giudice valutare, fornendone rigorosa motivazione, la precisione e completezza della testimonianza, le ragioni della mancata verbalizzazione dell’avviso e la tempestività dell’avvertimento (sentenza n. 35844 del 18/06/2021).
E ancora è stato affermato che in tema di guida in stato di ebbrezza, l’accertamento del tasso alcolemico, effettuato sul prelievo ematico già eseguito dalla struttura ospedaliera, è valido e utilizzabile, se l’avviso all’indagato della facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia, di cui agli artt. 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen., è stato formalizzato prima dello svolgimento delle analisi del sangue, anche se dopo la materiale effettuazione del prelievo, dovendosi considerare atto irripetibile il risultato dell’accertamento e non il prelievo in sé, Sez. 4 n. 22988 del 17/04/2024. Del resto, in giurisprudenza è pacifico il principio per cui, in tema di guida in stato di ebbrezza, la mancanza del consenso al prelievo di campioni biologici compiuto su richiesta della polizia giudiziaria presso una struttura sanitaria non per motivi terapeutici, ma ai fini dell’accertamento del tasso alcolemico, non è causa di inutilizzabilità degli esami compiuti, posto che la specifica disciplina dettata dall’art. 186 cod. strada, nel dare attuazione alla riserva di legge stabilita dall’art. 13, comma 2, Cost., non prevede alcun preventivo consenso dell’interessato al prelievo dei campioni, oltre a quello eventualmente richiesto dalla natura delle operazioni sanitarie strumentali a detto accertamento (cfr., fra le più recenti, Sez. 4, n. 27107 del 15/09/2020). Nel caso in disamina, peraltro, non solo vi fu consenso al prelievo da parte dell’imputato, ma vi fu anche formale avviso al medesimo della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia. Va solo aggiunto come, sullo stesso tema, sia stato anche affermato il principio secondo cui la polizia giudiziaria deve dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, ai sensi degli artt. 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen., non soltanto ove richieda l’effettuazione di un prelievo ematico presso una struttura sanitaria ai fini dell’accertamento del tasso alcolemico, ma anche quando richieda che tale ulteriore accertamento venga svolto sul prelievo ematico già operato autonomamente da tale struttura a fini di diagnosi e cura (Sez. 4, n. 11722 del 19/02/2019).
Sulla scorta di tale principio, nel caso di specie deve ritenersi che l’avviso ex art. 114 cit. formalizzato successivamente sia stato comunque idoneo a rendere legittimo e utilizzabile l’accertamento del tasso alcolemico svolto sul prelievo ematico operato dalla struttura ospedaliera, dovendosi in tal senso considerare come atto irripetibile il risultato stesso di tale accertamento.
