Cassazione penale, Sez. 1^, sentenza n. 43409/2024, udienza del 15 novembre 2024, ha affermato che, in tema di immigrazione clandestina, la presentazione della richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato costituisce una condizione di improcedibilità dell’azione penale e non una anomala causa di sospensione del procedimento.
In fatto
Con sentenza emessa in data 10 giugno 2024 il giudice di pace ha condannato KZ alla pena di euro 5.000 di multa per il reato di cui all’art. 10-bis, d.lgs. n. 286/1998 accertato in data 27/07/2022, respingendo la richiesta di sospensione del processo in attesa della conclusione della procedura per il riconoscimento della protezione internazionale, in quanto la relativa istanza era stata presentata dopo la contestazione del reato in questione.
Ricorso per cassazione
Avverso la sentenza ha proposto ricorso KZ, per mezzo del suo difensore, articolando un unico motivo, con il quale deduce la violazione dell’art. 10-bis, comma 6, d.lgs. n. 286/1998 per l’omessa sospensione del procedimento.
Secondo il ricorrente, il giudice ha errato nell’interpretazione della norma, perché essa impone la sospensione del procedimento penale in pendenza di una procedura per il riconoscimento della protezione internazionale, indipendentemente dall’epoca in cui tale domanda è stata presentata.
Il giudice ha accertato che il ricorrente ha presentato detta istanza in data 01/08/2022, e l’art. 10-bis, comma 6, d.lgs. n. 286/1998 stabilisce che il riconoscimento di tale status impone la declaratoria di improcedibilità del reato contestato al ricorrente: la presentazione dell’istanza opera, quindi, come una causa di non procedibilità, che ai sensi dell’art. 354, comma 2, cod. proc. pen., impone la sospensione del procedimento, il quale sarà riattivato qualora l’istanza venga rigettata in via definitiva.
La motivazione con cui il giudice ha respinto la richiesta di sospensione, poi, è illogica perché, se il ricorrente avesse presentato la domanda di protezione internazionale prima della contestazione del reato, questo sarebbe insussistente ab origine, avendo il richiedente asilo diritto all’ingresso e al soggiorno nel territorio dello Stato fino alla definizione della sua domanda.
Decisione della Corte di cassazione
Il ricorso è fondato, e deve essere accolto.
La Suprema Corte ha già affermato, con la sentenza Sez. 1, n. 27353 del 10/06/2021, che «In tema di disciplina penale dell’immigrazione clandestina, la presentazione della richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato di cui all’art. 10-bis, comma 6, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, costituisce una condizione di improcedibilità dell’azione penale, e non una anomala causa di sospensione del procedimento, non essendovi alcuna pregiudizialità tra il procedimento amministrativo attivato dall’istanza e la sussistenza del reato di ingresso illegale, sicché la sua sussistenza impone l’emissione, anche d’ufficio e in ogni stato e grado del processo, dei provvedimenti di cui all’art. 345 cod. proc. pen.» (vedi anche Sez. 1, n. 18330 del15/1/2022, dep. 2023, Sez. 7, n. 9328 del 10/12/2021, dep. 2022). I
Occorre ribadire tale principio, perché conforme al disposto normativo, e logico quanto alla qualificazione della presentazione della domanda di protezione internazionale come una condizione di improcedibilità, piuttosto che un’anomala causa di sospensione del processo. Infatti, l’ulteriore previsione della norma, secondo cui in caso di riconoscimento dello status di rifugiato ovvero di concessione della protezione internazionale il giudice deve emettere sentenza di non luogo a procedere, evidenzia che il mancato riconoscimento di tale status costituisce una condizione di procedibilità, condizione che si verifica solo con la pronuncia definitiva dell’autorità amministrativa, di reiezione della relativa domanda.
Non essendovi alcuna pregiudizialità tra l’azione amministrativa del riconoscimento della protezione internazionale e il processo penale, l’affermazione del legislatore di un obbligo di sospensione di quest’ultimo costituisce una evidente imprecisione, dovendo invece ritenersi anticipata alla presentazione della domanda l’improcedibilità dell’azione penale, dal momento che solo il suo rigetto definitivo consente l’esercizio dell’azione penale e lo svolgimento del processo.
Nel presente caso, la prova dell’avvenuta presentazione di una domanda di protezione internazionale e della sua pendenza nel momento di trattazione del processo, di cui il giudice stesso dà atto nella sentenza impugnata, imponeva pertanto l’emissione di una sentenza di improcedibilità ai sensi dell’art. 345, comma 2, cod. proc. pen., essendo impedito l’esercizio o la prosecuzione dell’azione penale.
L’interpretazione sostenuta dal giudice, secondo cui tale domanda, per spiegare effetto nel procedimento penale, deve essere già pendente prima della consumazione o dell’accertamento del reato, non è conforme al dettato della legge ed è, peraltro, palesemente illogica.
L’art. 10-bis, comma 6, d.lgs. n. 286/1998, infatti, recita che «Nel caso di presentazione di una domanda di protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, il procedimento è sospeso», dovendo poi il giudice pronunciare sentenza di non luogo a procedere in caso di riconoscimento della protezione internazionale, o negli altri casi previsti dalla norma stessa.
L’uso di un verbo all’indicativo, da parte del legislatore, indica un’azione doverosa e non discrezionale da parte del giudice: la sospensione del processo, ovvero la declaratoria della sua improcedibilità, è pertanto obbligatoria, ed è legata esclusivamente alla pendenza di una domanda di protezione internazionale, senza alcuna distinzione relativa all’epoca della sua presentazione. L’unica condizione per la sospensione imposta dalla norma, rectius per la declaratoria di improcedibilità, è che tale domanda risulti presentata al momento dell’esercizio dell’azione penale o della celebrazione del conseguente processo.
L’interpretazione sostenuta dal giudice, poi, è illogica in quanto la domanda di protezione internazionale non può essere presentata che dopo l’ingresso in Italia, anche nei casi in cui questo avvenga in violazione delle norme di cui al d.lgs. n. 286/1998 e quindi commettendo il reato in questione, e la pendenza della domanda stessa, nel momento dell’accertamento dell’ipotizzato reato, rende questo insussistente. La presentazione di tale domanda, infatti, nella generalità dei casi dà luogo al rilascio di un apposito permesso di soggiorno, ai sensi del d. lgs. n. 251/2007, che rende legittimo il trattenimento in Italia fino alla decisione di accoglimento o rigetto della stessa; essa, in ogni caso, impedisce la contestazione di un reato ai sensi dell’art. 10-bis, comma 6, d.lgs. n. 286/1998, essendo il procedimento penale improcedibile in qualunque sua fase.
Il ricorso deve, pertanto, essere accolto, per i motivi esposti.
L’accertata improcedibilità del reato, all’epoca di emissione della sentenza impugnata, impone l’annullamento di questa senza rinvio, non potendo l’azione penale essere esercitata o proseguita.
La declaratoria di improcedibilità non impedisce, peraltro, il nuovo l’esercizio dell’azione penale al verificarsi della condizione di procedibilità, ai sensi dell’art. 345, comma 1, cod. proc. pen.
