Decreto di convalida di sequestro probatorio: nozione di conoscenza del provvedimento ai fini della decorrenza del termine per l’impugnazione (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 1^, sentenza n. 43228/2024, udienza del 21 novembre 2024, ricorda che, ai sensi dell’art. 355, comma 3, cod. proc. pen., per i soggetti legittimati (indagato, difensore, persona alla quale le cose sono state sequestrate e l’avente diritto alla restituzione), il termine di dieci giorni per impugnare il decreto di convalida di sequestro probatorio decorre «dalla notifica del decreto ovvero dalla diversa data in cui l’interessato ha avuto conoscenza dell’avvenuto sequestro».

Tale disposizione, nella sua parte finale («ovvero dalla diversa data in cui l’interessato ha avuto conoscenza dell’avvenuto sequestro»), è stata interpretata dalla giurisprudenza di legittimità nel senso che la conoscenza dell’avvenuto sequestro coincide e consiste con la conoscenza dell’avvenuta convalida e delle ragioni poste a fondamento della stessa, evidentemente indispensabile per avvalersi della facoltà d’impugnazione (Sez. 2, n. 40925 del 04/07/2022; Sez. 1, n. 41693 del 01/10/2008; Sez. 2, n. 774 del 02/12/2005, dep. 2006), senza che abbia rilevanza l’eventuale notifica al difensore, nei cui confronti non sussiste il relativo obbligo (Sez. 2, n. 38721 del 06/06/2014) e senza che l’eventuale istanza di restituzione del bene in sequestro, avanzata prima della stessa notifica della convalida, possa determinare la decorrenza del termine per proporre istanza di riesame (Sez. 3, n. 22030 del 29/04/2010).

È stato precisato che il riferimento contenuto nell’art. 355 cod. proc. pen. alla «diversa data in cui l’interessato ha avuto conoscenza dell’avvenuto sequestro» deve essere correlato esclusivamente ai casi in cui la notifica del decreto di convalida sia stata omessa o sia nulla o in relazione a soggetti diversi dalla persona cui le cose siano state sequestrate che, pur non avendo diritto ad alcun avviso, sono titolari di un interesse tutelato che li legittima a chiedere la restituzione e a impugnare il provvedimento (Sez. 3, n. 1910 del 24/04/1996).