Dal Consiglio dei ministri una stretta all’uso del braccialetto elettronico.
Anticipiamo che la tutela delle vittime di violenza di genere e di atti persecutori è sicuramente un tema primario da risolvere, ma lascia perplessi che eventuali problematiche “tecniche, logistiche ed operative” del braccialetto elettronico diventino motivo per aprire le porte del carcere o per l’aggravamento di misure cautelari non dettate dai comportamenti dell’indagato.
Via libera del Cdm al DL Giustizia svuotato dei provvedimenti più attesi (cyber-sicurezza, magistrati) ma in compenso con una novità “securitaria” in tema di funzionamento del braccialetto elettronico.
Il dispositivo che consente il controllo elettronico in remoto dei soggetti posti agli arresti domiciliari, in detenzione domiciliare o alla misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare (nell’ambito delle norme per il contrasto alla violenza di genere).
In sede di presentazione del provvedimento, la ministra per la Famiglia Eugenia Roccella ieri ha spiegato che: “La lotta del governo alla violenza contro le donne non si ferma. Con il decreto giustizia varato oggi dal Consiglio dei ministri è stata ulteriormente potenziata l’efficacia dell’utilizzo dei braccialetti elettronici come strumento di controllo delle misure cautelari“, inoltre, sono state esplicitate “le procedure di accertamento che la polizia giudiziaria deve compiere per verificare il corretto funzionamento dello strumento per ogni singolo caso, imprimendo peraltro un’accelerazione con la fissazione a 48 ore del termine entro cui questi accertamenti devono essere compiuti“
Si dice che è stata “potenziata l’efficacia dell’utilizzo” ma, in realtà, sembra che sia stato “limitato il possibile utilizzo” del braccialetto elettronico per tutte le cause di “non fattibilità tecnica e operativa” che non dipendono dall’indagato.
Anticipiamo che la tutela delle vittime di violenza di genere e di atti persecutori è sicuramente un tema primario da risolvere ma lascia perplessi che eventuali problematiche “tecniche, logistiche ed operative” del braccialetto elettronico diventino motivo per aprire le porte del carcere o per l’aggravamento di misure cautelari.
Come si legge nel comunicato stampa n. 105 del Consiglio dei Ministri, consultabile a questo link, “Le nuove norme, tra l’altro, rafforzano gli strumenti a disposizione dell’autorità giudiziaria a tutela delle vittime di violenza di genere e di atti persecutori.
Si integrano le norme relative alle “particolari modalità di controllo”, cioè al cosiddetto “braccialetto elettronico”, per precisare che tra gli accertamenti già previsti da parte della polizia giudiziaria in relazione alla “fattibilità tecnica” dell’utilizzo di tale strumento è inclusa anche la fattibilità operativa, collegata alla effettiva efficacia e funzionalità dello strumento rispetto al caso concreto e durante tutto il corso dell’applicazione della misura cautelare.
In particolare, preliminarmente alla scelta da parte del giudice della misura cautelare ritenuta più idonea, la polizia giudiziaria verifica l’attivabilità, l’operatività e la funzionalità dei mezzi elettronici o degli altri strumenti tecnici negli specifici casi e contesti applicativi, analizzando le caratteristiche dei luoghi, le distanze, la copertura di rete, la qualità della connessione e i tempi di trasmissione dei segnali elettronici del luogo o dell’area di installazione, la gestione dei predetti mezzi o strumenti tecnici e ogni altra circostanza rilevante in concreto ai fini delle valutazioni sull’efficacia del controllo sull’osservanza delle prescrizioni imposte all’imputato.
Di tali verifiche viene redatto specifico rapporto che è trasmesso, entro 48 ore, all’autorità giudiziaria per le valutazioni di competenza.
Nel caso di non fattibilità tecnica e operativa, qualora siano stati disposti l’allontanamento dalla casa familiare o il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, il giudice potrà disporre l’applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche più gravi di quelle già adottate.
In caso di trasgressione alle prescrizioni imposte o di una o più condotte gravi o reiterate che impediscono o ostacolano il regolare funzionamento del braccialetto elettronico, il giudice può disporre la revoca degli arresti domiciliari e la sostituzione con la custodia cautelare in carcere”.
Siamo alle solite, invece di approfondire e risolvere le problematiche di funzionamento dei dispositivi e individuare eventuali soluzioni con il fornitore “gruppo Fastweb” si è preferita la solita scorciatoia del carcere come panacea.
Recentemente la senatrice Valeria Valente, ex presidente della Commissione di inchiesta sul femminicidio, ha chiesto chiarezza e interventi immediati per garantire il funzionamento dei braccialetti elettronici “Se non funzionano, è necessario rivedere il contratto di affidamento del servizio”
Ricordiamo che nel maggio 2023 Fastweb si è aggiudicata un secondo bando triennale con un’offerta da 15 milioni e 600 mila euro per gestire i dispositivi, il primo era stato di 23 milioni.
Registriamo che piuttosto che garantire il pieno funzionamento del dispositivo si è preferita la scorciatoia del carcere o l’aggravamento di misure non dettate dai comportamenti dell’indagato.
