In tema di atti persecutori, ai fini della procedibilità d’ufficio per il caso in cui l’agente sia destinatario di ammonimento del questore assume rilevanza il trascorrere del tempo dal provvedimento amministrativo?
Successivamente all’emissione dello stesso la coppia ha ripreso la relazione sentimentale, tale circostanza ha incidenza sulla procedibilità d’ufficio?
Rispondiamo a questi interrogativi esaminando tre recenti sentenza della Suprema Corte.
La prima della sezione 5 sentenza numero 40304/2024 ha stabilito che in tema di atti persecutori, ai fini della procedibilità d’ufficio per il caso in cui l’agente sia destinatario di ammonimento ai sensi dell’art. 8 d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, conv. in legge 23 aprile 2009 n. 38, non rileva la risalenza nel tempo del provvedimento del questore.
La seconda sempre della sezione 5 numero 34474/2021 ha sottolineato che, in tema di stalking, ai fini della procedibilità d’ufficio per il caso in cui l’agente sia destinatario di ammonimento del questore, non rileva che in epoca successiva all’emissione del provvedimento sia ripresa la relazione sentimentale tra l’agente e la vittima, dovendo ritenersi comunque configurabile l’aggravante di cui all’art. 8, comma 3, d.l. 23 febbraio 2009, n. 11 conv. in legge 23 aprile 2009, n. 38.
Infine, segnaliamo che sempre in tema di atti persecutori, ai fini della procedibilità d’ufficio per il caso in cui l’agente sia destinatario di ammonimento del questore, non è necessario che vi sia coincidenza tra i fatti oggetto di segnalazione e i fatti di rilevanza penale, in quanto i presupposti di intervento dell’autorità amministrativa si differenziano da quelli dell’autorità giudiziaria sia sul piano della ricognizione dei fatti che lo legittimano, sia in relazione alle modalità del loro accertamento.
In motivazione, la Corte ha precisato che i fatti oggetto di ammonimento possono assumere rilievo penale qualora, nonostante lo stesso, siano seguiti da condotte espressione del medesimo comportamento molesto, cassazione sezione 5 sentenza numero 1035/2021.
