Maltrattamenti in famiglia configurabili anche quando c’è violenza psicologica (Riccardo Radi)

La Cassazione penale, sezione 6, con la sentenza numero 43765 depositata il 29 novembre 2024 ha stabilito che in tema di maltrattamenti in famiglia le singole condotte maltrattanti non devono necessariamente integrare di per sé un illecito e tantomeno illeciti a base violenta, configurandosi il reato in presenza di comportamenti che, valutati complessivamente, siano volti a ledere, con violenza fisica o anche solo psicologica, la dignità e identità della persona offesa, limitandone la sfera di autodeterminazione: ne consegue che il reato ex articolo 572 Cp risulta integrato laddove la condotta dell’imputato determina non una episodicità di fatti lesivi, ma un regime di vita mortificante ed insostenibilmente vessatorio per la persona offesa

La Suprema Corte ha richiamato il precedente della medesima sezione numero 37978/2023 che ha sottolineato che il reato di violenza domestica, non definito dal codice penale, è ricondotto nell’art. 572 c.p. secondo il quale la condotta è costituita dal maltrattamento di una persona della famiglia o comunque convivente (il convivente è stato inserito dalla L. n. 172 del 01 ottobre 2012, di ratifica della Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei minorenni contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, detta Convenzione di Lanzarote), così non categorizzandosi, in modo univoco, le variegate e plurali forme in cui si esplica.

L’oggetto giuridico del reato e dei beni che esso garantisce, secondo un’esegesi costituzionalmente (artt. 2, 3, 32 Cost.) e convenzionalmente orientata (la Convenzione per l’eliminazione di tutte le Forme di Discriminazione delle Donne, detta Cedaw, adottata dall’assemblea Generale delle Nazioni Unite il 18 dicembre 1979 e ratificata dall’Italia con la L. del 14 marzo 1985, n. 132, con l’art. 16; la Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali, detta CEDU, 8 / 13 con gli artt. 3 e 14; la Convenzione di Istanbul, con l’art. 3 e la Direttiva vittime 2012/29/UE), sono costituti dall’integrità fisica e morale, dalla dignità umana e dall’autodeterminazione della persona (Sez. 6, n. 9187 del 15/09/2022, dep. 2023; Sez.6, n. 30340 del 08/07/2022.; Sez. 6, n. 29542 del 18/09/2020; Sez. 6 n. 2625 del 12/01/2016).

Questo progressivo ed importante apparato, legislativo e interpretativo, determina che per integrare il delitto di cui all’articolo 572 c.p. non è richiesta la “sistematica sopraffazione”, come più volte sottolineato dalla Suprema Corte.

Infatti, il reato di cui all’art. 572 c.p. è consumato allorché’ siano compiuti, anche in un limitato contesto temporale e nonostante periodi pacifici, vista la ciclicità che connota questo delitto (Sez. 2, n. 11290 del 03/02/2023) più atti, delittuosi o meno, di natura vessatoria, finalizzati a determinare sofferenze fisiche o morali della vittima (Sez. U, n. 10959 del 29 gennaio 2016; Sez. 6, n. 3377 del 14/12/2022, dep. 2023; Sez. 6, n. 19847 del 22/04/2022; Sez. 3, n. 10378 del 08/01/2020).

Il sostrato normativo sovranazionale su cui si fonda detta interpretazione, che non richiede l’illiceità in se’ dei singoli episodi, è dato innanzitutto dalla Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (detta Convenzione di Istanbul), ratificata senza riserve con L. 27 giugno 2013, n. 77, da ritenere il piu’ importante strumento, giuridicamente vincolante, volto a creare un quadro normativo completo a tutela delle donne contro qualsiasi forma di violenza che, nel suo Preambolo, richiamandone “la natura strutturale” la qualifica come “uno dei meccanismi sociali cruciali per mezzo dei quali le donne sono costrette in una posizione subordinata rispetto agli uomini”.

Attraverso questa chiave di lettura, dal respiro piu’ ampio, per cui il diritto delle donne di vivere libere dalla violenza costituisce “un diritto umano” (art. 3 della Convenzione di Istanbul), diventa inammissibile l’interpretazione limitativa e ridimensionante della sentenza impugnata che confina il reato di cui all’art. 572 c.p. ai soli casi in cui vi siano “sistematiche” forme di violenza, senza peraltro indicare in cosa esse debbano consistere e con quale cadenza temporale.

Infatti, ciò che qualifica la condotta come maltrattante, in un quadro di insieme e non parcellizzato, è che i reiterati comportamenti, anche solo minacciate, operanti a diversi livelli (fisico, sessuale, psicologico o economico) nell’ambito di una relazione affettiva, siano volti a ledere la dignità della persona offesa, ad annientarne pensieri ed azioni indipendenti, a limitarne la sfera di libertà ed autodeterminazione, a ferirne l’identità di genere con violenze psicologiche ed umiliazioni (Sez. 6, n. 30340 del 08/07/2022), in quanto il disegno discriminatorio che guida gli autori dei reati di violenza contro le donne è costituito dal deliberato intento di possesso, dominazione e controllo della libertà femminile per impedirla (Sez. 6, n. 28217 del 20/12/2022, dep. 2023; Sez. 6, n. 27166 del 30/05/2022).

Il giudice è, dunque, tenuto a valutare non solo gli episodi che ritiene soggettivamente più gravi, sol perché’ colpiscono l’integrità fisica o costituiscono specifici reati e deve valorizzare e descrivere, in modo puntuale, innanzitutto il contesto diseguale di coppia in cui si consuma la violenza, anche psicologica, praticata dall’autore ed il clima di umiliazione che impone alla vittima per lederne la dignità (Sez. 6, n. 27171 del 06/06/2022).