Pillole di diritto: udienza preliminare e omessa notifica all’imputato della richiesta di rinvio a giudizio (Riccardo Radi)

Nell’atto introduttivo dell’udienza preliminare notificato all’imputato non è stata allegata la “richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero”.

Tale omissione comporta una nullità intermedia o assoluta?

Ci troviamo in un caso di violazione delle disposizioni concernenti l’avviso di fissazione dell’udienza preliminare e la sua notificazione ex art. 419, commi 1 e 4, cod. proc. pen.

L’articolo 419, comma 7, c.p.p. prevede che “Le disposizioni dei commi 1 e 4 sono previsti a pena di nullità”.

La Cassazione, sezione 3, con la sentenza numero 39481/2024 ha stabilito che la nullità derivante dall’omessa notificazione all’imputato della richiesta di rinvio a giudizio, diversamente dalla nullità speciale correlata alla violazione delle disposizioni afferenti all’avviso di fissazione dell’udienza preliminare e alla sua notificazione ex art. 419, commi 1 e 4, cod. proc. pen., integra una violazione del contenuto necessario dell’avviso, sicché si configura come nullità a regime intermedio ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., concernendo l’intervento dell’imputato, il cui regime è disciplinato dall’art. 180 cod. proc. pen.