Il processo cartolare nel giudizio di appello (art. 598 bis cpp) e in cassazione (611 cpp), introdotto dalla riforma Cartabia, non prevede (come diversamente previsto dall’art. 23 del dl 149/2020, normativa Covid, la comunicazione delle conclusioni della parte pubblica alle altre parti processuali).
In Cassazione, alcune cancellerie hanno iniziato a richiedere il pagamento dei diritti di copia agli avvocati come prontamente segnalato da Terzultima Fermata nel post “Cronache dalla Cassazione: per sapere il contenuto della requisitoria del PG, l’avvocato deve pagare i diritti di cancelleria” (a questo link per la consultazione).
In questi giorni abbiamo ricevuto numerose segnalazioni dai lettori che lamentano di aver ricevuto la seguente comunicazione:
“Corte Suprema di Cassazione. Si comunica che il Procuratore generale ha depositato requisitoria in relazione al procedimento di cui trattasi. Copia dell’atto sarà rilasciata da questa Cancelleria, a seguito del pagamento dei diritti di cancelleria, anche tramite PagoPA”.
<NumeroRuolo>33957/2024</NumeroRuolo> <Oggetto> NOTIFICAZIONE 26562/2024/PENALE/COMUNICAZIONE PROVVEDIMENTO/CASS”
La questione non è secondaria ed è paradossale che il cosiddetto contraddittorio cartolare, prima eccezione ora ordinario, sia limitato dal pagamento dei diritti di cancelleria per avere contezza delle conclusioni del P.G., che con la normativa Covid, venivano “per via telematica la cancelleria invia immediatamente l’atto ai difensori delle altre parti”. Il rito camerale senza la partecipazione fisica delle parti (art.2 3, commi 1, 2, 3 dl 149/2020).
Così ha parlato di questa bruttura un nostro lettore in un commento sul predetto post: “Purtroppo la norma introdotta dalla riforma Cartabia non prevede (come diversamente previsto dalla normativa Covid) l’obbligo della cancelleria di inoltrare alla difesa le conclusioni scritte del P.G. Sia in appello che in Cassazione.
Va valutata la praticabilità di un’eccezione di incostituzionalità per contrasto con l’art. 111 Cost. Il contraddittorio cartolare (regola e non più eccezione nei giudizi di impugnazione) non può essere limitato e/o compresso da esigenze economiche.
Diversamente il concreto esercizio di un diritto (quello di conoscere i contenuti degli assunti della pubblica accusa) diviene una mera facoltà”.
Anche questa sostanziale limitazione del diritto di difesa è passata nel silenzio dell’avvocatura e siamo arrivati al punto che il difensore deve pagare un obolo per conoscere la requisitoria del Procuratore Generale ed eventualmente depositare “memoria di replica”.
Come diceva James Joyce “Il pensiero che a pagare sia l’altro è la salsa migliore del mondo”.
