Effetto devolutivo dell’appello: è limitato alla statuizioni del dispositivo del provvedimento impugnato e non si estende alla motivazione (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 5^, sentenza n. 42163/2024, udienza del 29 ottobre 2024, ha ribadito che i limiti dell’effetto devolutivo dell’appello attengono alle statuizioni del provvedimento impugnato e non anche alla motivazione dello stesso (Sez. 3, n. 9841 del 10/12/2008, dep. 2009: in applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto consentito al giudice di appello motivare la conferma della sentenza impugnata sulla base di elementi di prova diversi da quelli indicati dalla pronuncia di primo grado).

Peraltro, recentemente l’orientamento risulta ulteriormente consolidato in quanto, ai fini dell’individuazione dell’ambito di cognizione attribuito al giudice di secondo grado dall’art. 597, comma 1, cod. proc. pen., per punto della decisione deve ritenersi quella statuizione della sentenza che può essere considerata in modo autonomo, non anche le argomentazioni esposte in motivazione, che riguardano il momento logico e non già quello decisionale del procedimento, con la conseguenza che, per la parte di sentenza suscettibile di autonoma valutazione relativa ad una specifica questione decisa in primo grado, il giudice dell’impugnazione può pervenire allo stesso risultato sulla base di considerazioni e argomenti diversi o alla luce di dati di fatto non valutati in primo grado, senza con ciò violare il principio dell’effetto parzialmente devolutivo dell’impugnazione (Sez. 5, n. 29175 del 07/04/2021; Sez. 5, n. 40981 del 15/05/2014; conf.: N. 2390 del 1997, N. 2768 del 1998, N. 10795 del 1999, N. 9841 del 2009).