Cassazione penale, Sez. 5^, sentenza n. 42163/2024, udienza del 29 ottobre 2024, ha chiarito che la bancarotta semplice documentale è punibile anche a titolo di colpa, non ostando a ciò il tenore dell’art. 42 cod. pen., che esige la previsione espressa della punibilità di un delitto a titolo di colpa, in quanto la nozione di ‘previsione espressa’ non equivale a quella di ‘previsione esplicita’ e, nel caso della bancarotta semplice documentale, la previsione implicita è desumibile dalla definizione come dolosa della bancarotta fraudolenta documentale (Sez. 5, n. 53210 del 19/10/2018; conf. N. 27515 del 2004, N. 38598 del 2009).
In tal senso del tutto aspecifica e non decisiva è la doglianza che la Corte di appello non abbia valutato se si verteva in tema di dolo eventuale o colpa cosciente, in quanto, oltre a essere la prima opzione più sfavorevole all’imputata, comunque si verte in tema di due opzioni che comunque integrano il coefficiente soggettivo richiesto. Infatti, la bancarotta semplice e quella fraudolenta documentale si distinguono in relazione al diverso atteggiarsi dell’elemento soggettivo, che, ai fini dell’integrazione della bancarotta semplice ex art. 217, comma secondo, legge fall., può essere indifferentemente costituito dal dolo o dalla colpa, ravvisabili quando l’agente ometta, con coscienza e volontà o per semplice negligenza, di tenere le scritture contabili, mentre per la bancarotta fraudolenta documentale, ex art. 216, comma primo, n. 2), legge fall., l’elemento psicologico deve essere individuato esclusivamente nel dolo generico, costituito dalla coscienza e volontà dell’irregolare tenuta delle scritture, con la consapevolezza che ciò renda impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio dell’imprenditore (Sez. 5, n. 2900 del 02/10/2018, dep. 22/01/2019).
Infine, tale colpa può anche essere lieve: infatti, si è affermato in tema di bancarotta semplice documentale, che la responsabilità del liquidatore per l’omessa tenuta delle scritture contabili non può essere esclusa deducendo incompetenza tecnica, posto che coloro che svolgono professionalmente una determinata attività hanno l’obbligo di conoscenza delle norme che la disciplinano e rispondono dell’illecito anche per colpa lieve (Sez. 5, n. 39009 del 28/05/2018; conf. N. 34690 del 2005).
