Cassazione penale, Sez. 1^, sentenza n. 34450/2024, udienza dell’11 giugno 2024, allegata alla fine del post in versione anonimizzata, ha riaffermato che il principio di stretta legalità cautelare consiste nell’affermazione per cui «il vincolo cautelare viene applicato sulla base della valutazione della imputazione posta alla base della richiesta e validata dal giudice della cautela. Si tratta di una imputazione che “regge” e “giustifica” il provvedimento restrittivo per tutto il percorso processuale e che può essere “superata” solo dalle riqualificazioni effettuate con le sentenze di primo e secondo grado, che prevalgono sull’accertamento cautelare in quanto esprimono il risultato di un approfondimento processuale in contraddittorio, potenzialmente definitivo (se l’imputato non impugna), che ha un’ontologica primazia sia sulle valutazioni effettuate nell’ambito dell’incidente cautelare, di regola basate su contraddittorio attenuato e cartolare, sia sulle valutazioni processuali di tipo prognostico espresse dal decreto che dispone il giudizio» (Sez. 2, n. 30254 del 23/05/2023).
Sul punto, vale richiamare il principio di diritto per il quale «ai fini del computo dei termini delle misure cautelari personali, occorre fare riferimento esclusivamente al provvedimento restrittivo e non può tenersi conto dell’eventuale diversa e più grave imputazione contestata dal P.M. nel successivo esercizio dell’azione penale, la quale non determina alcun adeguamento automatico della contestazione cautelare» (Sez. 1, n. 24123 del 19/02/2016).
In motivazione si legge il passaggio opportunamente riportato nell’ordinanza impugnata e, in particolare, quello in cui è stato affermato che «il contrasto di giurisprudenza avente ad oggetto i criteri di individuazione “del reato per cui si procede”, ai fini della determinazione del termine massimo di custodia, è stato da tempo definitivamente composto da questa Corte che, nella sua più autorevole composizione (S.U. n. 24 del 5/7/2000, Monforte, Rv. 216706) ha chiarito in linea generale (e non solo rispetto al caso concreto, oggetto di decisione, concernente la modifica in peius dell’imputazione effettuata in dibattimento dal pubblico ministero) come, al fine di individuare l’imputazione, in relazione alla quale effettuare il computo del termine massimo della custodia cautelare, occorre fare esclusivo riferimento al contenuto del provvedimento restrittivo e non all’oggetto del giudizio di merito. La vicenda cautelare che rimanga ancorata alla contestazione originaria dell’ordinanza impositiva, non sostituita né integrata da un successivo provvedimento cautelare, rimane insensibile allo sviluppo peggiorativo dell’imputazione, poiché in materia de libertate, in ossequio al principio di stretta legalità cautelare, sancito dall’art. 272 cod. proc. pen., non sono ammissibili equipollenti idonei ad incidere automaticamente sull’azione cautelare con effetti peggiorativi dello status custodiale. Ne consegue che la diversa o più grave imputazione per la quale è intervenuto il rinvio a giudizio non comporta alcun adeguamento automatico della contestazione cautelare e resta tamquam non esset, se non contenuta in un nuovo provvedimento coercitivo».
