Videoregistrazioni in luoghi pubblici o aperti al pubblico: legittime nelle corsie di accesso a parcheggi condominiali (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 4^, sentenza n. 41979/2024, udienza del 24 ottobre 2024, ha ricordato che le Sezioni unite Prisco, a cui occorre fare riferimento per la risoluzione della questione, hanno affermato che le videoregistrazioni in luoghi pubblici ovvero aperti o esposti al pubblico, non effettuate nell’ambito del procedimento penale, vanno incluse nella categoria dei “documenti” di cui all’articolo 234 del codice di procedura penale, mentre le medesime videoregistrazioni eseguite dalla polizia giudiziaria, anche d’iniziativa, vanno incluse nella categoria delle prove atipiche, soggette alla disciplina dettata dall’articolo 189 del codice di procedura penale (Sez. U, n. 26795 del 28/03/2006, Prisco).

È stato anche affermato, con la medesima pronuncia (Sez. U, n. 26795 del 28/03/2006, cit.), che le riprese video di comportamenti “non comunicativi” non possono essere eseguite all’interno del “domicilio”, in quanto lesive dell’articolo 14 della Costituzione, con la conseguenza che ne è vietata la loro acquisizione ed utilizzazione e, in quanto prova illecita, non può trovare applicazione la disciplina dettata dall’articolo 189 del codice di procedura penale (si veda, anche, Corte cost. n. 135 del 2001).

Le videoregistrazioni eseguite in ambienti in cui è garantita l’intimità e la riservatezza, non riconducibili alla nozione di “domicilio”, sono prove atipiche, soggette ad autorizzazione motivata dell’autorità giudiziaria e alla disciplina dettata dall’articolo 189 del codice di procedura penale.

È stato pertanto chiarito, nel caso esaminato nella pronuncia richiamata, che i c.d. “privé” di un locale notturno non possono essere considerati “domicilio”, neppure nel tempo in cui sono occupati da persone, in quanto il concetto di domicilio individua un particolare rapporto con il luogo in cui si svolge la vita privata, in modo da sottrarre la persona da ingerenze esterne, indipendentemente dalla sua presenza (Sez. U, n. 26795 del 28/03/2006, cit.). Stabilito che il regime delle videoregistrazioni di comportamenti “comunicativi” deve seguire il regime previsto per le intercettazioni ambientali, quanto alle videoregistrazioni di comportamenti “non comunicativi”, occorre operare una diversificazione in relazione al luogo in cui l’attività di captazione si è svolta: a) se le videoriprese sono eseguite in luoghi pubblici, ovvero aperti o esposti al pubblico, possono essere effettuate dalla polizia giudiziaria, anche d’iniziativa (senza che occorra un provvedimento motivato dell’autorità giudiziaria) ed esse rientrano nella categoria delle prove atipiche, soggette alla disciplina dettata dall’articolo 189 codice procedura penale; b) se le videoriprese sono eseguite in ambienti non riconducibili alla nozione di <domicilio> ma nei quali debba essere garantita l’intimità e la riservatezza, rientrano nell’ambito delle prove atipiche, soggette perciò alla disciplina dettata dall’articolo 189 del codice procedura penale ma necessitano dell’autorizzazione motivata dell’autorità giudiziaria (anche con riferimento allo scopo perseguito ovvero agli elementi probatori suscettibili di essere acquisiti attraverso l’atto intrusivo) e devono essere giustificate in modo congruo rispetto alla invasività dell’atto e alle esigenze dell’indagine; c) se sono eseguite all’interno del domicilio, vanno qualificate come prove illecite in quanto lesive dell’articolo 14 della Costituzione.

Nel caso in esame, è pacifico che le videoriprese avessero ad oggetto comportamenti non comunicativi e che la telecamera fosse stata posizionata nel corsello dei box di uno stabile condominiale (zona nella quale insiste la corsia percorribile a piedi o in auto che consente gli ingressi ai singoli box auto).

Tale luogo deve ritenersi aperto al pubblico, essendo accessibile ai condomini dello stabile e ad un numero indeterminato di persone, sia pure appartenenti ad individuate categorie, che hanno la possibilità di introdursi legittimamente al suo interno (familiari e amici dei condomini, manutentori, addetti alle pulizie), rispetto alle quali non vige uno ius excludendi omnes alios in capo al proprietario del singolo garage.

Pertanto, le videoriprese realizzate nella corsia dei garage e nella zona d’ingresso del box condominiale attenzionato, nelle quali sono immortalati i movimenti degli imputati che entravano ed uscivano, trattandosi di luoghi aperti al pubblico, potevano essere effettuate dalla polizia giudiziaria anche d’iniziativa, senza necessità di autorizzazione.

Ne consegue che le risultanze di tali riprese debbono ritenersi legittimamente utilizzate come prove (atipiche) nel giudizio abbreviato celebrato nel presente procedimento.