La Cassazione, sezione 4, con la sentenza numero 42619/2024 ha ricordato che l’ISEE è un criterio non valido per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la cui norma istitutiva (il d.P.R. n. 115/2002) fa riferimento non solo al reddito imponibile, ma anche ad altri redditi esenti o soggetti a tassazione separata.
Fatto
L’imputato ha proposto ricorso contro la sentenza deducendo violazione di legge e vizi di motivazione. Il ricorrente si duole che l’affermazione della penale responsabilità sia avvenuta senza neppure aver acquisito l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nella quale sarebbero contenute le false attestazioni oggetto dì imputazione e senza aver esaminato la certificazione ISEE che a quella istanza era allegata.
In tesi difensiva, l’esame di tale documentazione sarebbe stato indispensabile sia per accertare la effettiva sussistenza del fatto, sia per poter affermare che D. era consapevole di dichiarare il falso. Il difensore riferisce che, quando chiese di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato, D. era detenuto e dedusse il reddito del nucleo familiare dalla certificazione ISEE.
Pertanto, l’acquisizione dell’istanza (e della documentazione ad essa allegata) avrebbe consentito di accertare che il reddito dichiarato era quello risultante dall’ISEE e che D. agì nella convinzione di rendere una dichiarazione veritiera.
Il ricorrente sostiene che la necessità di acquisire tale documentazione è stata esclusa con motivazione incongrua e ciò ha comportato che all’affermazione della penale responsabilità si sia giunti sulla base di una motivazione apodittica.
Decisione:
La Suprema Corte si è occupata della rilevanza dell’indicatore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) ai fini della presentazione dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e ha esaminato a tal fine il contenuto del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159 (che individua i campi di applicazione dell’ISEE) sottolineando che, ai sensi dell’art. 1 di questo decreto, per prestazioni sociali accessibili con lo strumento dell’ISEE «si intendono, ai sensi dell’articolo 128, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché dell’articolo 1, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti e a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia».
Ne ha dedotto che l’ISEE, «è un criterio non valido per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la cui norma istitutiva (il d.P.R. n. 115/2002) fa riferimento non solo al reddito imponibile, ma anche ad altri redditi esenti o soggetti a tassazione separata».
Ha ritenuto dunque che, nel caso di omessa indicazione, ai fini della ammissione al gratuito patrocinio, di redditi non rilevanti per l’ISEE o di imputazione di detrazioni o deduzioni da questo consentite sia configurabile il reato di cui all’art. 95 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Sez. 4, n. 46159 del 24/11/2021).
La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione di questi principi quando ha osservato che, nel caso in esame, il reddito dichiarato era di gran lunga inferiore a quello effettivo e la dichiarazione sostitutiva allegata all’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato era idonea a indurre in inganno l’autorità giudiziaria. L’art. 95 d.P.R. n. 115/2002, infatti, prevede un reato di mera condotta che «si rapporta, ben oltre il pericolo di profitto ingiusto, al dovere di lealtà del singolo verso le istituzioni» (così, testualmente, Sez. U, n.6591 del 27/11/2008, dep. 2009, Infanti, Rv. 242152) ed è integrato da ogni falsa indicazione e da omissioni, anche parziali, dei dati di fatto riportati nella dichiarazione sostitutiva di certificazione e in ogni altra dichiarazione prevista per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, «indipendentemente dalla effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l’ammissione al beneficio» (per tutte: Sez. U, n. 6591 del 27/11/2008).
La motivazione con la quale è stato ritenuto sussistente l’elemento psicologico del reato (e superflua l’acquisizione della certificazione ISEE allegata all’istanza) non presenta incongruenze e si allinea alle indicazioni costantemente dalla giurisprudenza della Suprema Corte secondo la quale l’errore sulla nozione di reddito valevole ai fini dell’applicazione della disciplina del patrocinio a spese dello Stato è errore inescusabile perché l’art. 76 d.P.R. n. 115/2022, che disciplina la materia, è espressamente richiamato dalla norma incriminatrice di cui all’art. 5 del medesimo decreto e, pertanto, non costituisce una legge extra-penale (Sez. 4, n. 14011 del 12/02/2015; Sez. 4, n. 37590 del 07/07/2010).
A ciò deve aggiungersi che, per consolidata giurisprudenza, ai fini dell’affermazione della penale responsabilità per il reato di cui all’art. 95 d.P.R. n. 115/2002, è sufficiente che le false indicazioni o le omissioni anche parziali dei dati di fatto riportati nella dichiarazione sostitutiva di certificazione siano sorrette da dolo generico, che può manifestarsi anche nelle forme del dolo eventuale (Sez. 4, n. 37144 del 05/06/2019; Sez. 4, n. 7192 del 11/01/2018).
