La Cassazione sezione 6 con la sentenza 38772/2024 ha stabilito che in tema di oltraggio, la presenza di più persone è integrata anche nei casi di presenza “virtuale“, mediante mezzi di comunicazione audio visivi che consentano ai terzi di percepire in diretta (nella specie, in una diretta avviata sul “social network” Instagram) le offese rivolte ai pubblici ufficiali.
La Suprema Corte ha ricordato che costituisce principio giurisprudenziale consolidato quello secondo il quale, per la presenza di più persone, non deve essere necessariamente intesa la presenza in senso fisico, ma anche quella in senso virtuale.
Tale principio non è stato espresso in tema di oltraggio, bensì in tema di distinzione tra il delitto di diffamazione ed illecito civile di ingiuria ove il tratto distintivo è costituito proprio dalla presenza o dall’assenza dell’offeso (Cassazione sezione 6 numero 17563/2023).
Si tratta di un principio che deve, senza dubbio alcuno, essere esteso al reato di oltraggio che, come la diffamazione, richiede la presenza di più persone.
Nel caso in esame l’oltraggio è avvenuto durante una diretta avviata sul social network Instagram seguita da 44 persone, che hanno, quindi, percepito in tempo reale l’offesa all’onore e al prestigio dei pubblici ufficiali.
Ciò nonostante, il tribunale, non conformandosi al principio di diritto sopra indicato, ha ritenuto che, per configurare il reato di oltraggio di cui all’articolo 341-bis cod. pen. fosse indispensabile la presenza fisica di più persone sul luogo dell’evento.
La sentenza deve, quindi, essere annullata con rinvio.
