La Cassazione, sezione 4, con la sentenza numero 42671/2024 è tornata ad occuparsi del confronto (mezzo di prova disciplinato dagli articoli 211 e 212 cod. proc. pen.) e delle sue modalità di ammissione.
Nel caso in esame, la Suprema Corte ha chiarito che il mezzo di prova del confronto non costituisce adempimento di cui sia imposta obbligatoriamente l’effettuazione, in quanto, a fronte di contrastanti versioni fornite dai dichiaranti, spetta al giudice apprezzare, secondo il proprio libero convincimento, il grado di attendibilità dell’una piuttosto che dell’altra dichiarazione.
A sua volta, Cassazione sezione 3 nella sentenza numero 659/2021 ha sottolineato che il confronto è un mezzo di prova sui generis, perché, presupponendo l’avvenuta escussione di due dichiaranti, che, in relazione a “fatti o circostanze importanti”, come recita l’art. 211 cod. proc. pen., abbiano reso versioni discordanti, mira a verificare non tanto quale delle opposte versioni corrisponda a verità, ma se il contrasto, dopo il confronto, sia effettivo oppure apparente. Invero, può accadere che, anche a seguito delle “reciproche contestazioni” (art. 212 cod. proc. pen.) in grado di stimolare i ricordi, uno dei due dichiaranti converga sulla versione della controporte; se invece il contrasto permane, il giudice procederà alla valutazione delle prove dichiarative nel contesto del materiale probatorio acquisito al fascicolo per il dibattimento.
La giurisprudenza di legittimità è univoca nel ritenere che il mezzo di prova del confronto non costituisce adempimento imposto obbligatoriamente, in quanto, a fronte della insanabile divergenza tra le contrastanti versioni fornite dai dichiaranti, spetta al giudice apprezzare, secondo il proprio libero convincimento, il grado di attendibilità dell’una piuttosto che dall’altra dichiarazione (cfr., Sez. 2, n. 20217 del 14/04/2023; Sez. 6, n. 37691 del 16/08/2022; Sez. 6, n. 20269 del 20/04/2016; Sez. 1, n. 40290 del 26/06/2013).
