Pena sospesa: seconda concessione possibile anche nel caso di pena pecuniaria il cui ragguaglio comporti il superamento della soglia di due anni di pena detentiva (Riccardo Radi)

La Cassazione, sezione 5, con la sentenza numero 42640/2024 ha ricordato che in tema di sospensione condizionale della pena, ai fini della seconda concessione del beneficio, non deve tenersi conto, nel computo della pena complessiva rilevante ai sensi dell’art. 163, comma primo, ultima parte, cod. pen., anche della pena pecuniaria inflitta e dichiarata sospesa nella prima condanna, ragguagliata a quella detentiva.

La Corte di appello ha negato la sospensione condizionale poiché ha ritenuto che l’imputato, avendo riportato precedente condanna a pena sospesa, non possa beneficiarne per la presenza di precedenti penali ostativi.

Dal certificato del casellario del ricorrente consta che egli ha riportato condanna con decreto penale, per il reato di omesso versamento dei contributi previdenziali, alla pena sospesa della multa di € 3.420.

Secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, ai fini della seconda concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, non deve tenersi conto, nel computo della soglia complessiva rilevante ai sensi dell’art. 163, comma primo, ultima parte, cod. pen., anche della pena pecuniaria inflitta e dichiarata sospesa nella prima condanna, ragguagliata ex art. 135 cod. pen. a quella detentiva, ben potendo il giudice, rimodulando l’intero trattamento sanzionatorio in modo da non superare il limite di due anni, disporre la sospensione condizionale della sola pena detentiva e revocare la sospensione in precedenza concessa anche con riguardo alla pena pecuniaria (Sez. 5, n. 32803 del 22/04/2022; Sez. 6, n. 49115 del 17/10/2022; Sez. 7, n. 37402 del 30/06/2016).

Ricordiamo l’orientamento contrario (Sez. 5, n.17797 del 22/3/2019, relativa a fattispecie in cui anche la prima condanna a pena pecuniaria risultava sospesa; Sez.3, n. 45251 del 09/10/2014) che non appare condivisibile alla luce della lettura coordinata degli artt. 164, e 163 cod. pen.

Ai sensi dell’art. 164, ultimo comma, cod. pen. «La sospensione condizionale della pena non può essere concessa più di una volta. Tuttavia, il giudice nell’infliggere una nuova condanna, può disporre la sospensione condizionale qualora la pena da infliggere, cumulata con quella irrogata con la precedente condanna anche per delitto, non superi i limiti stabiliti dall’articolo 163».

L’art. 163, comma primo, ultimo periodo, cod. pen. (come modificato dalla legge n. 145 del 2004) stabilisce che “In caso di sentenza di condanna a pena pecuniaria congiunta a pena detentiva non superiore a due anni, quando la pena nel complesso, ragguagliata a norma dell’articolo 135, sia superiore a due anni, il giudice può ordinare che l’esecuzione della pena detentiva rimanga sospesa”.

La soluzione più restrittiva, oltre a non essere necessariamente imposta dall’art. 164, 4 comma, che richiama “i limiti stabiliti dall’art. 163“, determinerebbe anche una disparità di trattamento tra chi è condannato una sola volta a pena che, per effetto del ragguaglio, superi i due anni e chi, invece, superi il limite a seguito di una seconda condanna.

Esigenze di parità di trattamento, nonché il rispetto del dettato normativo contenuto nell’art. 164 cod. pen., che richiama l’art. 163, comma primo, cod. pen. senza limitazioni di sorta, inducono a privilegiare un’interpretazione delle due norme che consenta, nel caso di pluralità di condanne con pene pecuniarie insuscettibili di sospensione, la revoca della sola sospensione condizionale della pena pecuniaria irrogata con la prima sentenza ed il diniego della sospensione condizionale della pena pecuniaria oggetto della seconda condanna, in modo tale che la pena detentiva, per effetto del cumulo, rimanga contenuta entro il limite dei due anni.

In conclusione, il ricorso deve essere accolto con annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena con rinvio alla Corte territoriale.