Intercettazioni telefoniche: recenti puntualizzazioni della Cassazione (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 5^, sentenza n. 34238/2024, udienza del 28 maggio 2024, ha fissato rilevanti principi in materia di intercettazioni telefoniche.

Si indicano di seguito le relative massime.

Effetto estensivo del riconoscimento dell’inutilizzabilità degli esiti di intercettazioni telefoniche

L’effetto estensivo dell’impugnazione, in caso di accoglimento di un motivo di ricorso per cassazione non esclusivamente personale perché relativo all’oggettiva inutilizzabilità degli esiti delle intercettazioni telefoniche, su cui la sentenza impugnata ha fondato il giudizio di responsabilità per i concorrenti in un medesimo reato, giova anche agli altri ricorrenti che non abbiano impugnato il punto della decisione annullato dai giudici di legittimità.

Esclusione dell’inutilizzabilità derivata

In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l’inutilizzabilità ex art. 270, comma 1, cod. proc. pen., degli esiti dell’attività di captazione riguarda i risultati probatori conseguiti con tale specifico mezzo di prova, ma non esclude che i medesimi risultati possano essere ottenuti con un mezzo di prova diverso, sicché non sono affette da invalidità derivata le deposizioni rese, in sede di interrogatorio, dall’indagato a cui sia stata data lettura delle conversazioni intercettate.

Motivazione per relationem

In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, pur essendo legittima la motivazione per relationem dei decreti autorizzativi quando in essi il giudice faccia richiamo alle richieste del pubblico ministero e alle relazioni di servizio della polizia giudiziaria, non può però procedersi, sulla base di queste ultime, all’individuazione di un titolo di reato neanche formalizzato nella richiesta di autorizzazione formulata dal pubblico ministero.