Ingiusta detenzione nel distretto giudiziario di Roma: un quadro fosco (Riccardo Radi)

Nessuna informazione sulle modalità e tempi di presentazione dell’istanza dai canali istituzionali della Corte capitolina e una burocratizzazione esasperata dei documenti necessari rendono difficoltoso l’accesso all’istituto dell’ingiusta detenzione.

Il risultato è che nel distretto romano la presentazione della relativa istanza e il suo successivo iter assomigliano a un percorso di guerra che ricorda il titolo di una nota canzone di Gianni Morandi: “uno su mille ce la fa”.

La prima anomalia è che nessuna informazione sulle modalità di presentazione della domanda di indennizzo per ingiusta detenzione viene fornita tramite il sito della Corte di appello di Roma.

Provate a digitare su Google: “Corte di appello Roma ingiusta detenzione”, troverete il vuoto assoluto.

Al contrario di altri distretti (Milano, Palermo, Catanzaro) nei quali con dovizia di particolari si informa l’utenza sui tempi e modi di presentazione e c’è quello (Reggio Calabria) che nella modulistica comprende il fac-simile della domanda di ingiusta detenzione (a questo link).

A Roma nulla di tutto questo.

Ricordiamo che l’istanza di riparazione per ingiusta detenzione può essere presentata personalmente dall’interessato, ma appare assai arduo permettere tale possibilità senza alcuna informazione su tempi e modi per esercitarla.

Tra l’altro la Cassazione, sezione 4, sentenza numero 34365/2023, probabilmente non a conoscenza della realtà delle cose, è arrivata a scrivere che: “la scelta della procura speciale di cui al citato art. 122 cod. proc. pen., è quella di garantire sia l’autenticità dell’iniziativa, sia la sua diretta e inequivocabile derivazione dalla volontà dell’interessato, così affrancando il titolare del diritto all’equa riparazione dalla necessità di promuovere il giudizio o di parteciparvi con l’assistenza del difensore”: (a questo link, per il nostro approfondimento).

Certo, “l’autenticità dell’iniziativa dell’interessato” si garantisce a Roma con la privazione di ogni informazione sui tempi e modi di presentazione dell’istanza di ingiusta riparazione.

Aggiungiamo poi che la Corte capitolina si distingue da tutte le altre corti di appello, perché richiede una montagna di documenti già in possesso dell’amministrazione, ma la digitalizzazione? Il processo telematico?

Nella capitale d’Italia e nel più grande tribunale europeo è ancora necessaria la copia conforme autenticata con il timbro di congiunzione.

Il malcapitato assolto dopo aver subito il carcere, i dissesti, la vergogna, la gogna mediatica, dovrà rivolgersi ad un avvocato (per forza di cose vista l’impossibilità di avere alcuna informazione dalla corte di appello competente e considerando la mole di documenti richiesti) corrispondergli gli onorari e provvedere alle seguenti incombenze secondo l’ordinanza emessa dalla corte di appello penale di Roma, che evidentemente intende l’articolo 314 cpp come una sorta di provvidenza del codice di procedura penale.

L’istanza da depositare in cancelleria deve contenere:

Firma dell’interessato

Eventuale procura speciale

Eventuale delega per la presentazione

Elezione di domicilio presso lo studio del difensore

Indicare Pec del difensore

Data di inizio e fine di ciascuna misura cautelare sofferta e la specie della stessa (detenzione, arresti domiciliari, autorizzazione a lavorare)

Depositato della cancelleria con in calce i relativi dati di identificazione di colui che la presenta.

Deve essere corredata di n. 2 fascicoli (con indice atti)

Il primo deve contenere i seguenti atti:

1) Istanza in originale

2) Copia dell’eventuale verbale di fermo e ordinanza di convalida dello stesso

3) Copia verbale di arresto e ordinanza di convalida arresto

4) Copia della richiesta del PM di applicazione della custodia cautelare

5) Copia dell’ordinanza applicativa della custodia cautelare in forma autentica, provvedimento di eventuale concessione degli arresti domiciliari, provvedimento di modifica del luogo di arresti domiciliari, provvedimento di rimessione in libertà.

6) Copia degli interrogatorio resi dall’istante prima della carcerazione e in ogni fase del processo.

7) Copia dell’ordinanza che rinvia a giudizio nonché copia della requisitoria del Pm ove trattasi di procedimenti decisi con il vecchio rito.

8) Decreto di archiviazione e relativa richiesta del PM o la sentenza di assoluzione in forma autentica e della data completa di timbri di collegamento tra i fogli e della data di attestazione del passaggio in giudicato (in copia conforme solo in uno dei predetti fascicoli).

9) Copia delle sentenze di merito emanate nello stesso procedimento e che riguardano l’istante.

10) Autocertificazione da cui risulti che l’istante – nel periodo di arresti domiciliari eventualmente sofferto per il presente procedimento – non sia stato denunciato per evasione.

11) Certificato dei carichi pendenti della Procura del luogo di residenza.

12) Dichiarazione sostitutiva di certificazione da cui risulti se a carico dell’istante siano pendenti procedimenti penali in circoscrizioni diverse da quelle di residenza con firma autenticata dal difensore o da P.U.

Il secondo fascicolo dovrà contenere gli stessi atti ma tutti in copia semplice (bontà vostra, lor Signori, sic!).

Non è finita qui! La Corte di appello capitolina prosegue: Si richiede un terzo fascicoletto corredato di: istanza, ordinanza misura cautelare, sentenza.

N.B. La Cancelleria acquisirà d’ufficio il certificato generale del Casellario Giudiziale e quello della Direzione Generale degli Istituti di Prevenzione.

Tale concessione è subito mitigata con l’ulteriore richiesta.

Attese le attuali difficoltà della cancelleria per quanto riguarda il Certificato dei carichi pendenti (mancanza di collegamento informatico con l’ufficio competente) allo stato e fino a nuova disposizione provvederà la parte.

Dopo questa snervante lettura ricordiamo l’art. 24 comma 4 della Costituzione della Repubblica italiana: “La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari”.

Ma come è dura la legge!

Eppure, c’è chi s’affanna a renderla ancor più dura… per i poveracci.

Giudici e impiegati della giustizia e la burocrazia infernale per poter richiedere l’indennizzo.

Per esemplificare quanto detto alleghiamo i link delle corti di appello di Milano, Reggio Calabria, Catanzaro, Palermo.

Prossimamente, seguirà un approfondimento sulla misure cautelari emesse nel 2023 nel distretto di Roma e al tribunale della Capitale e la percentuale di accoglimento delle domande di ingiusta detenzione nel quinquennio 2018-2023 da parte della Corte romana.

Anticipiamo che nel 2023 sono stati definiti 106 procedimenti ex artt. 314 e ss. Cpp e di questi 49 sono stati accolti e gli altri 57 rigettati o dichiarati inammissibili.