Il potere-dovere del giudice di appello di applicare i benefici di legge (Riccardo Radi)

La Cassazione, sezione 2, con la sentenza numero 42740/2024 ha ricordato il dovere di esercizio del potere del giudice di appello di applicare i benefici di legge in presenza di elementi di fatto che ne consentano ragionevolmente l’esercizio.

Nel caso esaminato, la richiesta di sospensione condizionale della pena avanzata dalla difesa era rimasta senza risposta.

La Suprema Corte ha ritenuto che l’esercizio del potere del giudice di appello, in tema di applicazione dei benefici di legge, si connoti come un «dovere», in presenza di elementi di fatto che ne consentano ragionevolmente l’esercizio, tanto più se il riconoscimento viene invocato dall’imputato.

Il mancato esercizio (con esito positivo o negativo) del potere-dovere del giudice di appello di applicare i benefici di legge, non accompagnato da alcuna motivazione che renda ragione di tale «non decisione», costituisce, di conseguenza, motivo di annullamento per violazione di legge e difetto di motivazione, (vedi Sez. U., n. 22533 del 25/10/2018, Salerno).

Pertanto, poiché il ricorrente avrebbe potuto godere del beneficio della sospensione condizionale della pena ai sensi dell’art. 163, comma 3, cod. pen. la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte di appello affinché valuti se sussistono le condizioni per l’applicazione del suddetto beneficio.