Lesioni causate da un cane: la posizione di garanzia del proprietario (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 4^, sentenza n. 41983/2024, udienza del 31 ottobre 2024, ha chiarito che, in tema di lesioni colpose, la posizione di garanzia assunta dal detentore di un cane impone l’obbligo di controllare e custodire l’animale adottando ogni cautela per evitare e prevenire le possibili aggressioni a terzi, finanche all’interno dell’abitazione (così, già, Sez. 4, n. 18814 del 16/12/2011 dep. 2012).

E, a fronte di un cane di una razza che, per mole e indole, si palesi più aggressivo, l’obbligo di custodia che grava sul detentore si attiva ancor più.

La pericolosità degli animali non può essere ritenuta solo in relazione agli animali feroci, ma può sussistere anche per gli animali domestici che, in date circostanze, possono divenire pericolosi, ivi compreso il cane, animale normalmente mansueto, la cui pericolosità deve essere accertata in concreto (Sez. 4, n. 6393 del 10/1/2012).

Ne consegue che al proprietario del cane fa capo una posizione di garanzia per la quale egli è tenuto ad adottare tutte le cautele necessarie a prevenire le prevedibili reazioni dell’animale, considerando la razza di appartenenza ed ogni altro elemento.

Rientra, in altri termini, in un criterio di assoluta logica che, attese le diverse potenzialità lesive, pur senza che operi alcuna presunzione, vi siano talune razze di cani che necessitino, normalmente, di una maggiore attenzione da parte di chi li detiene.

Si tratta di un principio cui deve essere ribadita la validità.

Nei casi nei quali dall’incauta custodia di animali sia derivato il danno alla persona, per effetto del combinato disposto di cui agli artt. 40, comma 2, e 590 cod. pen., si perviene al riconoscimento della penale responsabilità dell’imputato per le lesioni cagionate dall’animale.