Cassazione penale, Sez. 4^, sentenza n. 35016/2024, udienza del 17 giugno 2024, ha definito i ricorsi degli imputati ritenuti a vario titolo responsabili nelle fasi di merito delle fattispecie di disastro colposo, omicidio colposo e lesioni colpose.
I fatti da cui erano scaturite le imputazioni si erano verificati il 3 giugno del 2017 nella piazza San Carlo di Torino ove era stato installato un maxischermo che consentiva alle numerosissime persone lì intervenute di assistere alla partita di finale della Champion League.
Il collegio dei giudici di legittimità è stato chiamato a dare risposta a numerose contestazioni.
Si sintetizzano di seguito i principi di diritto che paiono avere maggiore rilievo.
Competenza per connessione e principio della perpetuatio iurisdictionis
In tema di competenza per materia determinata da connessione, l’individuazione del giudice competente deve avvenire avuto riguardo alla regiudicanda all’esito dell’udienza preliminare, alla stregua degli addebiti contestati nel decreto di rinvio a giudizio, atteso che, per il principio della “perpetuatio iurisdictionis“, in detta fase si determina l’effetto stabilizzante della competenza, insensibile alle successive vicende processuali.
È stato altresì affermato che tale principio assicura l’immutabilità del giudice anche ai fini della ragionevole durata del processo, precisando che la connessione per materia di cui all’art. 15 cod. proc. pen. costituisce criterio di attribuzione originario della competenza che, in deroga a quanto previsto dall’art. 596 cod. proc. pen., determina l’attribuzione alla Corte di assise dei reati non rientranti nel catalogo di cui all’art. 5 cod. proc. pen.
Nesso causale tra condotta omissiva ed evento dannoso
In tema di colpa, accertato il nesso di causalità tra omissione ed evento dannoso, è irrilevante, ai fini dell’affermazione di responsabilità, il grado di incidenza della condotta omissiva rispetto alla verificazione dell’evento, nel caso in cui questo, con elevato grado di credibilità razionale, non si sarebbe verificato o avrebbe avuto luogo con minore intensità lesiva a fronte della condotta doverosa.
Prevedibilità dell’evento
In tema di colpa, la prevedibilità dell’evento, anche sotto il profilo causale, non riguarda un determinato accadimento nelle sue specifiche articolazioni, inevitabilmente unico e, come tale, irripetibile ed imprevedibile, ma attiene a “classi di eventi”, sistematizzati in categorie secondo un processo razionale che, se fondato su criteri logici, è incensurabile in sede di legittimità.
Valutabilità ex ante della regola prudenziale violata e della prevedibilità dell’evento
In tema di colpa, l’identificazione della regola prudenziale violata e il giudizio di prevedibilità dell’evento devono essere effettuati con valutazione compiuta “ex ante“, valevole a consentire l’individuazione della regola astratta, preesistente all’evento, alla quale l’agente avrebbe dovuto conformarsi, onde prevenire eventi appartenenti alla classe categoriale di quello in concreto verificatosi.
Tale paradigma, articolato nel giudizio cd. esplicativo ed in quello controfattuale, preserva dalla violazione dei principi di legalità e colpevolezza, insita in un ipotetico giudizio “ex post“.
