Una storia paradossale è accaduta in Cassazione, allorché alcuni avvocati ricevono l’avviso di fissazione udienza e chiedono la trattazione orale della stessa per la data dell’11 giugno 2024.
Gli avvocati sono ansiosi di natura: consultano il portale telematico della Suprema Corte e verificano che l’udienza risulta differita al mese di ottobre.
A questo punto telefonano alla cancelleria della Cassazione “ove avevano ricevuto conferma della nuova data di udienza (1°ottobre), per cui non si erano presentati all’udienza dell’11 giugno 2024, data in cui il ricorso era stato trattato”.
L’anomalia persisteva anche andando a consultare la scheda del ricorso, in cui risultavano due udienze, quella dell’11 giugno e quella del 1°ottobre; ciò premesso, i difensori osservano che la trattazione del ricorso a data diversa da quella indicata nel portale telematico costituiva un errore di fatto, avendo impedito alla difesa di partecipare all’udienza ed avendo quindi violato il diritto di difesa dei ricorrenti e quindi presentano un ricorso straordinario ai sensi dell’art. 625 bis cpp.
Decisione
La Cassazione, sezione 2, con la sentenza numero 42778/2024 ha stabilito che “in tema di ricorso straordinario, l’errore di fatto sussiste soltanto qualora la causa dell’errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva”, Sezioni unite, sentenza n. 18651 del 26/03/2015, Moroni.
Ciò premesso, si deve rilevare che non vi è stato, nella sentenza della sesta sezione della Suprema Corte, l’errore di fatto denunciato in ricorso, essendosi constatato che i passaggi che hanno caratterizzato il fascicolo del procedimento sono stati i seguenti:
24.04.2024: fissazione udienza per 1’1.10.2024;
26.04.2024: anticipazione udienza all’11/06/2024;
26.04.2024: avviso alle parti per l’udienza dell’11/06/2024;
17/05/2024: disposizione di trattazione orale per l’udienza, a seguito di richiesta dei difensori.
Pertanto, è del tutto irrilevante che dal documento prodotto dalla difesa risulti che l’udienza risultasse fissata al 1° ottobre 2024, posto che in data 26 aprile 2024 è stata disposta l’anticipazione dell’udienza all’11 giugno 2024, e che per quella udienza è stato dato avviso alle parti; lo stesso ricorso precisa che unico avviso che hanno ricevuto le parti è quello per l’udienza dell’11 giugno 2024, indipendentemente da quanto risulterebbe dal portale telematico.
Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Della serie … avvocati non fidatevi del portale telematico e aggiungerei di quanto ti dicono al telefono dalla cancelleria che ha visionato il portale telematico per rispondere.
