Sentenza di condanna in riforma di una sentenza di assoluzione: necessità di una motivazione rafforzata (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 3^, sentenza n. 36333/2024, udienza del 20 giugno 2024, ha chiarito la nozione di motivazione rafforzata per il caso che una sentenza assolutoria di primo grado sia riformata in secondo grado e sostituita da una sentenza di condanna.

Il contenuto dell’obbligo di c.d. “motivazione rafforzata” nel caso di riforma di sentenza di assoluzione in sentenza di condanna è stato oggetto di esame nella giurisprudenza delle sezioni unite da tempo risalente.

Precisamente, esse hanno affermato che, in tema di motivazione della sentenza, il giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado ha l’obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679 – 01).

E la successiva elaborazione giurisprudenziale ha precisato che il giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado ha l’obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza e non può, invece, limitarsi ad imporre la propria valutazione del compendio probatorio perché preferibile a quella coltivata nel provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 10130 del 20/01/2015).

Resta invece estranea all’obbligo di motivazione c.d. “rafforzata” la necessità di acquisire elementi nuovi ed ulteriori rispetto a quelli esaminati in primo grado.

Il giudice di appello, infatti, dopo aver proceduto a rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale a norma dell’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., può senz’altro pronunciare sentenza di condanna in riforma di sentenza di assoluzione anche se il contenuto delle prove dichiarative riassunte è sostanzialmente identico a quello desumibile dall’esame dei verbali del giudizio di primo grado, e ne muti soltanto la valutazione di attendibilità o di concludenza: ciò che è necessario è che egli confuti specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, evidenziandone le ragioni di incompletezza o incoerenza.

Invero, da un lato, la previsione della necessità, ai fini della riforma di una sentenza di assoluzione in sentenza di condanna, di acquisire a carico dell’imputato risultanze istruttorie di contenuto diverso da quelle già presenti in atti non è posta da alcuna disposizione normativa. Dall’altro, poi, la necessità di acquisizioni di tal tipo è estranea al sistema, perché presuppone la giuridica impossibilità di dare autonomo rilievo a vizi e lacune intrinseci all’apprezzamento delle risultanze istruttorie compiuta dal giudice di primo grado, e, quindi, persino a manifeste illogicità, contraddittorietà e omissioni della motivazione dallo stesso esibita, che pure ne consentirebbero l’annullamento in caso di ricorso per cassazione.