Imprenditore colluso con la mafia e imprenditore che ne è vittima: differenze (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 34126/2024, udienza del 5 giugno 2024, ha definito, in tema di partecipazione ad un’associazione di tipo mafioso, le nozioni di “imprenditore colluso” e di “imprenditore vittima”.

È imprenditore colluso colui che è parte di un rapporto sinallagmatico con il sodalizio criminoso, produttivo di vantaggi per entrambi i contraenti, consistenti, per l’uno, nell’imporsi nel territorio in posizione dominante, così rivolgendo, consapevolmente, a proprio profitto la relazione con la consorteria illecita e, per l’altra, nell’ottenere risorse, servizi o utilità.

È invece imprenditore vittima colui che, soggiogato dall’intimidazione, cede all’imposizione e subisce il relativo danno ingiusto, limitandosi a perseguire un’intesa volta a limitare tale danno, senza venire a patti col sodalizio.

Nella fattispecie concreta, il collegio di legittimità ha ritenuto che il ricorrente fosse un imprenditore colluso con una associazione mafiosa, di cui aveva spontaneamente ricercato l’appoggio per sue nuove iniziative imprenditoriali nel territorio controllato dalla cosa locale, sul rilievo che la posizione dell’impresa collusa risultava radicalmente estranea a quella caratterizzata dall’occasionalità dell’infiltrazione mafiosa, che è presupposto della misura di prevenzione del controllo giudiziario di cui all’art. 34-bis, comma 6, d. lgs. n. 159 del 2011.