Legittimo impedimento dell’avvocato per impegno convegnistico (Riccardo Radi)

La Cassazione sezione 1 con la sentenza 41868/2024 ha esaminato la questione relativa alla “priorità” dell’impegno processuale rispetto all’impegno convegnistico che non è accademico.

Nel caso esaminato l’avvocato aveva presentato la richiesta di differimento della udienza tempestivamente rispetto all’invito a prendere parte, quale relatore, ad  un convegno scientifico presso l’Università di Cambridge.

La difesa critica la comparazione tra impegno difensivo e impegno accademico, realizzata dalla Corte di Appello al fine di escludere la nullità derivante dall’aver il Tribunale disatteso la richiesta di rinvio.

La opzione della nomina del sostituto è libera e nel caso in esame si era optato per la richiesta di rinvio in ragione della particolare rilevanza dell’attività istruttoria programmata.

Decisione

La Suprema Corte rileva che la decisione del Tribunale  non è illegittima, sulla base dei criteri interpretativi espressi dalla nota decisione Sez. U 2015 Torchio, con cui l’organo di composizione dei conflitti ha ribadito come – anche in caso di concomitanti impegni professionali – il giudice che riceve la domanda di rinvio della udienza deve sempre realizzare un [..] ragionevole bilanciamento fra i diversi impegni professionali, atti a far risaltare la sede processuale da privilegiare rispetto all’altra, sul piano delle concrete esigenze defensionali [..].

Ora, la interpretazione della disposizione di legge di cui all’art. 420 ter cod. proc. pen. in tema di rilievo del legittimo impedimento del difensore, porta a non escludere del tutto la possibilità di ritenere impeditiva’ la partecipazione concomitante del professionista/difensore ad una iniziativa di carattere accademico che rientri in un ambito correlato all’esercizio istituzionale della concorrente attività didattica (ad es. la partecipazione ad una seduta di laurea), ma nel caso in esame – attività convegnistica – è da escludersi in toto il rilievo della medesima in rapporto al doveroso esercizio del mandato difensivo.

Quindi l’impegno accademico (seduta di laurea) è possibile motivo di rinvio per legittimo impedimento dell’avvocato ma non l’impegno convegnistico.