La Cassazione, sezione 5, con la sentenza numero 42448 depositata il 19 novembre 2024 ha ricordato che in tema di bancarotta impropria da reato societario di falso in bilancio, dove l’elemento soggettivo presenta una struttura complessa comprendendo il dolo generico (avente ad oggetto la rappresentazione del mendacio), il dolo specifico (profitto ingiusto) ed il dolo intenzionale di inganno dei destinatari, il predetto dolo generico non può ritenersi provato – in quanto “in re ipsa” – nella violazione di norme contabili sull’esposizione delle voci in bilancio, né può ravvisarsi nello scopo di far vivere artificiosamente la società, dovendo, invece, essere desunto da inequivoci elementi che evidenzino, nel redattore del bilancio, la consapevolezza del suo agire abnorme o irragionevole attraverso artifici contabili.
Di conseguenza la Suprema Corte ha annullato con rinvio la sentenza d’appello che condanna l’imputato senza spiegare da quali elementi si desumerebbe che lo stesso – peraltro subentrato in consiglio d’amministrazione poco prima dell’approvazione – fosse conscio della falsità del bilancio e quale profitto mirasse a perseguire.
