La Cassazione sezione 3 con la sentenza numero 42157 depositata il 18 novembre 2024, ha ricordato che, in tema di reati concernenti le sostanze stupefacenti, non è sufficiente la mera indicazione del nominativo di qualche complice per il riconoscimento dell’attenuante della collaborazione prevista dal comma 7 dell’art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
La Suprema Corte ha sottolineato che non costituiscono presupposto idoneo ammissioni o comportamenti non conducenti all’interruzione del circuito di distribuzione degli stupefacenti, ma limitati al rafforzamento del quadro probatorio o al raggiungimento anticipato di positivi risultati di attività di indagine già in corso in quella direzione.
L’attenuante in questione, come affermato da Sez. un., 28 ottobre 1998, Barbagallo, può essere riconosciuta solo in presenza di ammissioni o comportamenti che conducano all’interruzione del circuito di distribuzione degli stupefacenti, non essendo sufficiente la mera indicazione di qualche complice (vedi ad esempio cassazione Sez. 6, 20799/2010, Cass., sez. 4, 28 gennaio 2004; Id., 4 dicembre 2003,)
Sempre sulla stessa linea la Cassazione sezione 3 che con la sentenza numero 21624/2015 ha indicato che l’indicazione dei complici può essere valutato ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e non ai fini del riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 73, comma settimo, del d.P.R. n. 309 del 1990.
In quanto è necessario che la collaborazione prestata porti alla sottrazione di risorse rilevanti ed eviti la commissione di ulteriori attività delittuose.
Fattispecie in cui la Suprema Corte ha ritenuto che il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche per il comportamento collaborativo dell’imputato è privo delle connotazioni necessarie ai fini della concessione anche della ulteriore attenuante speciale.
Concludiamo il post rammentando la differenza tra l’attenuante del ravvedimento operoso (di cui all’art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990) e l’attenuante prevista dall’art.74, comma 7, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309.
La Cassazione sezione 6 con la sentenza numero 5631/2024 ha ricordato che il riconoscimento dell’attenuante del ravvedimento operoso di cui all’art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990, non comporta automaticamente anche quello dell’attenuante di cui all’art. 74, comma 7, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309.
La Suprema Corte premette che quanto al riconoscimento delle attenuanti di cui al comma 7 degli art. 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990, le due fattispecie rispondono a presupposti diversi.
Va infatti rammentato che, secondo un costante orientamento, il riconoscimento dell’attenuante del ravvedimento operoso di cui all’art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990, non comporta automaticamente anche quello dell’attenuante di cui all’art. 74, comma 7, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, non coincidendo i presupposti delle due circostanze, in quanto la prima riguarda l’assicurazione, “ex post”, delle prove dei commessi reati e, ai fini della sua applicazione, è necessario che i dati forniti siano nuovi, oggettivamente utili e costituiscano tutte le conoscenze a disposizione del dichiarante, mentre per la concessione della seconda, è necessario che il contributo conoscitivo offerto dall’imputato, nel corso della consumazione del reato, sia utilmente diretto ad interrompere non tanto il traffico della singola partita di droga, bensì l’attività complessiva del sodalizio criminoso (Sez. 3, n. 23528 del 19/01/2018, Rv. 273563).
Ebbene, nel caso esaminato il ricorrente valorizza nel ricorso per entrambe le attenuanti speciali l’aver posto a disposizione degli inquirenti tutto il suo patrimonio conoscitivo, obiettivamente utile.
In ogni caso, il ricorrente non si confronta con la risposta offerta dalla Corte di appello, che ha definito la sua collaborazione limitata ad una mera “ammissione dei fatti” “del tutto riduttiva“, che non ha avuto alcuna utilità alle indagini e che tantomeno ha avuto l’effetto di interrompere l’attività del sodalizio.
