Principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio: non si addice ai gravi indizi di colpevolezza richiesti per le misure cautelari (Vincenzo Giglio)

Ricorda Cassazione penale, Sez. 3^, sentenza n. 41440/2024, udienza del 23 ottobre 2024, che la giurisprudenza di legittimità si è da tempo consolidata nell’affermare che, in tema di misure cautelari personali, per gravi indizi di colpevolezza ai sensi dell’art. 273 cod. proc. pen., devono intendersi tutti quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa che – contenendo in nuce tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova – non valgono, di per sé, a provare oltre ogni dubbio la responsabilità dell’indagato e tuttavia consentono, per la loro consistenza, di prevedere che, attraverso la futura acquisizione di ulteriori elementi, saranno idonei a dimostrare tale responsabilità, fondando nel frattempo una qualificata probabilità di colpevolezza (Sez. U, n. 11 del 21/04/1995, Costantino ed altro; Sez. 2, n. 28865 del 14/06/2013; Sez. 2, n.12851 del 07/12/2017, dep.20/03/2018).

Va ricordato, inoltre, che in sede cautelare, al fine dell’emissione del provvedimento, deve essere certamente valutata la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non soltanto sotto il profilo oggettivo, ma anche sotto quello psicologico.

L’accertamento dell’elemento soggettivo non può, però, spingersi fino al punto di essere equiparato a quello da effettuare in fase di plena cognitio, ma può essere eseguito sulla base dell’intera vicenda processuale e sugli stessi fatti, che costituiscono i dati essenziali della condotta materiale (Sez. 5, 7465 del 28/11/2013; Sez. 5, n. 42368 del 23/09/2004; Sez. 3, n. 1740 del 30/07/1993).

La funzione di legittimità, dunque, è limitata alla verifica della adeguatezza del ragionamento e della valutazione adottata nel provvedimento sottoposto al suo esame, che deve manifestare con chiarezza ed esaustività quale argomentazione critica lo abbia sorretto nel pervenire alla ricostruzione dei fatti, tenendo conto di tutti gli elementi, sia contro che a favore del soggetto sottoposto al suo esame (Sez. 6, n 40609 del 01/10/2008; Sez. 6, n. 18190 del 04/04/2012; Sez. 6, n. 27928 del 14/06/2013).