Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 40515/2024, udienza del 24 ottobre 2024, ha escluso che il giudice debba necessariamente attribuire maggiore valenza probatoria ai mezzi di prova tipici (nel caso di specie una ricognizione) piuttosto che a quelli atipici (un’individuazione personale o fotografica).
Posto che per il principio del libero convincimento del giudice enunciato dall’art. 192 cod. proc. pen., non sussiste un’ontologica gerarchia tra i mezzi di prova tipici ed atipici che porti a ritenere i primi maggiormente attendibili rispetto ai secondi (Sez. 3, n. 43614 del 19/10/2021), va ribadito il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui nel caso in cui all’individuazione, personale o fotografica, di un soggetto, compiuta nel corso delle indagini preliminari, sia seguita, in sede d’incidente probatorio, una ricognizione con esito difforme ed il giudizio venga celebrato con rito abbreviato, anche condizionato, il giudice può attribuire maggiore valenza probatoria al primo atto atipico, a condizione che indichi, con adeguata motivazione, le ragioni giustificative, non solo dell’attendibilità dell’esito dell’individuazione fotografica, ma anche dell’inattendibilità di quello della ricognizione di persona, ove ritenuta tale (Sez. 2, n. 11964 del 18/02/2021).
