Il concorso anomalo (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 40515/2024, udienza del 24 ottobre 2024, ha ribadito che il concorso anomalo ricorre quando l’evento diverso non sia stato voluto neppure sotto il profilo del dolo indiretto (indeterminato, alternativo od eventuale) e, dunque, a condizione che non sia stato considerato come possibile conseguenza ulteriore o diversa della condotta criminosa, sempre che il compartecipe avrebbe potuto rappresentarselo come sviluppo logicamente prevedibile dell’azione convenuta, facendo uso della dovuta “diligenza”, in relazione a tutte le circostanze del caso concreto (Sez. 2, n. 49486 del 14/11/2014).

In particolare, si è affermato, con orientamento che la responsabilità del concorrente ex art. 116 cod. pen., quali che siano il suo grado di partecipazione e il suo ruolo, trova fondamento nel necessario affidamento alla condotta e alla volontà dei compartecipi, che gli impone di non sottovalutare il pericolo che taluno di essi, deviando dall’azione esecutiva concordata per fronteggiare eventuali difficoltà improvvisamente sopravvenute, possa realizzare un reato diverso da quello inizialmente previsto (Sez. 1, n. 11495 del 12/10/2022, dep. 2023, Sez. 2, n. 42328 del 20/10/2005).

In tema di concorso anomalo, costituisce sviluppo logicamente prevedibile del programmato delitto di furto l’uso di violenza o minaccia nei confronti della parte lesa o del terzo intervenuto dopo la sottrazione della cosa, che fa progredire l’azione criminosa in rapina impropria, ascrivibile al compartecipe che non ha partecipato all’esecuzione materiale della violenza o minaccia (in applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio, per la valutazione della circostanza di cui all’art. 116, comma secondo, cod. pen., la condanna pronunciata ai sensi dell’art. 110 cod. pen., in una fattispecie nella quale l’imputato aveva concorso all’esecuzione materiale di una sottrazione all’interno di un locale commerciale in orario di chiusura in assenza di addetti e la degenerazione violenta dell’azione era stata determinata dall’imprevisto sopraggiungere di uno dei dipendenti che era stato spinto da altro correo durante la fuga) (Sez. 2, n. 49443 del 03/10/2018; Sez. 2, n. 45446 del 6/10/2016).