Furto lieve per bisogno: condizioni per la configurabilità (Riccardo Radi)

La Cassazione sezione 4 con la sentenza numero 41977 depositata il 15 novembre 2024 ha ricordato che per la configurabilità del furto minore prevista dall’articolo 626 Codice penale il giudice deve valutare la tenuità del valore della cosa/e sottratte considerando l’utilizzo che l’agente ha realizzato con essa/e per soddisfare al minimo una grave e urgente necessità.

La Suprema Corte ha ripreso il principio già espresso che indicava: “il furto lieve per bisogno è configurabile nei casi in cui la cosa sottratta è di tenue valore in senso oggettivo, avuto riguardo all’utilizzo che l’agente si è preposto o ha realizzato con essa per soddisfare al minimo una grave ed urgente necessità”, cassazione Sez. 5, Sentenza n. 48732 del 13/10/2014 Ud.  (dep. 24/11/2014) Rv. 261231 – 01.

Il reato di furto lieve per bisogno previsto dall’art. 626, comma 1, n. 2, si caratterizzi per il trattamento sanzionatorio più favorevole, rispetto al furto ordinario, che il legislatore ha voluto prevedere allorquando il fatto sia commesso su cosa di tenue valore nonché per soddisfare un grave ed urgente bisogno.

Quindi, per potersi configurare la fattispecie in esame è necessario, in primo luogo, che la cosa sottratta sia di tenue valore in senso oggettivo.

Ed a questo proposito la cassazione ha ritenuto di dovere confermare l’indirizzo in base al quale la valutazione circa la tenuità del valore non debba essere effettuata in senso assoluto, ma relativo, tenendo conto dell’utilizzazione della cosa sottratta che l’agente si è proposto o ha realizzato.

In questo senso, in conformità con la ratio della norma, si afferma che la cosa sottratta deve essere adeguata a soddisfare il bisogno al livello minimo.

Quanto al secondo requisito della fattispecie astratta, il grave ed urgente bisogno non riguarda solo l’elemento psicologico del reato, essendo necessario che la cosa sottratta sia effettivamente destinata a soddisfare tale bisogno.

Il bisogno è grave, quando dal suo mancato soddisfacimento potrebbe derivare un danno rilevante ed è urgente, quando non può esserne differito il soddisfacimento senza danno o pericolo.

Ora, sulla base di tale impostazione, la giurisprudenza ha ritenuto di dovere escludere la possibilità di fare degradare l’imputazione da furto comune a furto lieve in presenza di un generico stato di bisogno o di miseria del colpevole, ritenendosi, invece, necessaria una situazione di grave ed indilazionabile bisogno alla quale non possa provvedersi se non sottraendo la cosa (Cass. Sez. II 5 ottobre 2012 n. 42375  anche le risalenti Cass. Sez. 2^ 12 maggio 1969 n. 1624 e Sez. 2^ 16 febbraio 1970 n. 276.