
Le sezioni unite penali della Cassazione nella sentenza numero 42124 depositata oggi 15 novembre 2024 hanno enunciato i seguenti principi di diritto:
ai fini della configurabilità, in relazione al delitto di rapina, della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità (art. 62 n. 4 c.p.), non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva del delitto di rapina, che lede non soltanto il patrimonio, ma anche la libertà e l’integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto, con la conseguenza che, solo ove la valutazione complessiva dei pregiudizi arrecati ad entrambi i beni tutelati sia di speciale tenuità, può farsi luogo al riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’articolo 62 n. 4 c.p..
Inoltre, le sezioni unite hanno sottolineato che ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62, primo comma, n. 4 c.p., il momento in cui deve prendersi in considerazione l’entità del danno è quello della consumazione del reato, in quanto il danno non può divenire di speciale tenuità in conseguenza di eventi successivi.
Ricordiamo che, in tema, la Cassazione sezione 2 con la sentenza numero 28269/2023 aveva sottolineato che la concessione della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza del reato, senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep 2021; Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017).
La Corte di cassazione ha altresì chiarito che, ai fini della configurabilità dell’attenuante del danno di speciale tenuità con riferimento al delitto di rapina, non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva del delitto de quo, il quale lede non solo il patrimonio, ma anche la libertà e l’integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto.
Ne consegue che, solo ove la valutazione complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuità può farsi luogo all’applicazione dell’attenuante, sulla base di un apprezzamento riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se immune da vizi logico-giuridici (Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015; Sez. 2, n. 19308 del 20/01/2010).

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