
Cassazione penale, Sez. 1^, ordinanza n. 40266/2024, udienza del 18 ottobre 2024, ha ricordato che il prevalente indirizzo in materia, pur riconoscendo che l’ordinanza del giudice dell’esecuzione, emessa ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen., non è suscettibile di ricorso per cassazione ma solo di opposizione innanzi allo stesso giudice, afferma che l’eventuale ricorso in cassazione presentato dalla parte, anziché essere dichiarato inammissibile, va riqualificato come opposizione contro il provvedimento censurato, sulla base del principio generale di conservazione degli atti giuridici e del ‘favor impugnationis’ (tra gli altri, Sez. 5, n 503 del 11/11/2014, dep. 2015; Sez. 6, n. 13445 del 12/02/2014; Sez. 3, n. 48495 del 06/11/2013.
Come riportato nella relazione del Massimario della Corte che ha segnalato, a suo tempo, il contrasto, le sezioni unite penali non sono state investite direttamente della questione, pur avendo affermato, quanto all’applicabilità per analogia della disciplina generale delle impugnazioni al procedimento d’esecuzione, che l’opposizione ai provvedime0 de giudice dell’esecuzione prevista dagli artt. 667, comma 4, e 676, comma 1, cod. proc. pen. non ha natura di mezzo di impugnazione, bensì di istanza diretto al medesimo giudice, allo scopo di ottenere una decisione in contraddittorio (Sez. 1. n. 3026 del 28/11/2001, dep. 2002).
Secondo le sezioni unite, ove si ritenga che possa trovare applicazione l’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., tale interpretazione non determina un richiamo all’intero sistema delle impugnazioni, poiché essa deriva, invece, dal più generale principio (in tal senso, anche Sez. U, n. 45371 del 20/12/2001, Bonaventura) di conservazione dei valori giuridici, da cui sorgono come corollari quello della “conservazione dell’atto giuridico”, quando lo stesso presenti i caratteri essenziali per la sua collocazione nella categoria correttamente individuata, e dell’altro utile per inutile non vitiatur di cui v’è larga applicazione nel codice di rito (cfr. anche Sez. 3, n. 14724 del 20/01/2004, cit., nel senso che il principio di conservazione degli atti ha una portata di carattere generale, che va anche al di là dell’applicazione civilistica di cui agli artt. 1376 e 1424 cod. civ. 2 che la disposizione di cui all’art. 568, comma 5, cod. proc. pen. altro non è che un’attuazione particolare di quel principio).
Da ciò deriva, in tema di confisca di cose sequestrate, che, qualora sia stato proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione emesso de plano ai sensi dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione deve qualificarsi come opposizione, quale unico rimedio consentito ai sensi della seconda parte del quarto comma dell’art. 167 cod. proc. pen., con la conseguente trasmissione degli atti al giudice dell’esecuzione.
Pertanto, la questione inerente alla restituzione delle cose sequestrate e quella in tema di confisca, devolute al giudice dell’esecuzione, vanno trattate ai sensi dell’art. 676 cod. proc. pen. e, quindi, con il provvedimento de plano a seguito dall’opposizione, ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen., specificamente richiamato.

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