Ingiusta detenzione: non obbligatorio il ricorso alle tabelle del Tribunale di Milano per la quantificazione del danno biologico (Riccardo Radi)

Segnaliamo la sentenza della Cassazione penale sezione 4 numero 40721/2024 che, per i casi di riparazione per ingiusta detenzione, si è soffermata sulla possibilità dell’uso dei criteri tabellari adottati dalla giurisprudenza civile, per la quantificazione del danno biologico.

La Suprema Corte ha stabilito che in tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, la liquidazione del danno biologico non postula la necessaria applicazione del criterio sistematizzato dalla giurisprudenza civile attraverso la predisposizione delle cd. tabelle del Tribunale di Milano, ma, per la natura non patrimoniale di tale danno, può avvenire anche in base a criteri equitativi, purché non illogici e conducenti a un risultato ragionevolmente e motivatamente differente da quello che conseguirebbe all’applicazione delle citate tabelle.

Entriamo nello specifico del caso esaminato dalla cassazione.

Il motivo di ricorso, con cui si contesta la quantificazione del danno biologico, determinato nella misura di € 115.225,00, anziché nella misura indicata dal CTP dott. … di € 445.734,00, lamentando che non siano stati applicati i parametri del Tribunale di Milano per la liquidazione del danno biologico, è manifestamente infondato e, pertanto, ii proposto ricorso va dichiarato inammissibile.

Ed invero, prescindendo dalle doglianze con le quali si sollecita ictu oculi una rivalutazione del merito, che non è consentita in questa sede di legittimità, va evidenziato che l’ordinanza impugnata ha fatto buon governo del principio ben chiarito dalla cassazione e ricordato nell’ordinanza impugnata, secondo cui in tema di quantificazione della somma dovuta per ingiusta detenzione, il danno biologico non deve necessariamente essere liquidato mediante applicazione del criterio tabellare adottato della giurisprudenza civile, dovendosi ritenere che la natura non patrimoniale di questo tipo di danno consenta di ricorrere anche a criteri equitativi, purché essi non risultino illogici e conducano ad un risultato che non si discosti in modo irragionevole e immotivato dai menzionati parametri tabellari che costituiscono pur sempre il metodo di liquidazione che il diritto vivente adotta e privilegia e che rappresentano un utile strumento di disciplina per limitare la discrezionalità inevitabile della valutazione equitativa, ma non possono essere considerati obbligatori perché nessuna norma ne impone l’adozione (Sez. 4, n. 36442 del 23/05/2013

E di tali criteri equitativi l’ordinanza impugnata dà conto con motivazione logica e congrua, oltre che corretta in punto di diritto, che, pertanto, si sottrae alle proposte censure di legittimità.

In applicazione dei sopra ricordati principi, infatti, l’ordinanza della Corte territoriale ha evidenziato la genesi multifattoriale dei disturbi psichici dell’odierno ricorrente, l’impossibilità di attribuirli per intero alla privazione della libertà personale, e la difformità della classificazione dei disturbi anche rispetto agli invocati parametri del Tribunale di Milano per la liquidazione del danno biologico.

Il giudice della riparazione, in sede di rinvio, prende correttamente le mosse dal rilievo mosso dal giudice di legittimità, che ha portato all’annullamento anche della seconda ordinanza, nella parte relativa al quantum liquidato a titolo di indennizzo.

Viene evidenziato, in particolare, come il vizio rilevato nel precedente provvedimento fosse quello relativo alla omessa indicazione delle specifiche conseguenze derivate dallo stato detentivo e ritenute meritevoli di indennizzo, nonché alla mancata statuizione in ordine alle voci di danno patrimoniale e non patrimoniale richiesta dall’istante, rispettivamente derivati dalla perdita/sospensione dell’attività lavorativa e dal danno alla salute.

Ebbene, nell’accingersi a colmare quel deficit motivazionale, correttamente la Corte calabrese ricorda come che l’equa riparazione per ingiusta detenzione non abbia carattere risarcitorio, in quanto l’obbligo dello Stato non nasce ex illecito ma dalla solidarietà verso la vittima di un’indebita custodia cautelare; il suo contenuto, pertanto, non è la rifusione dei danni materiali, intesi come diminuzione patrimoniale o lucro cessante, ma nel limite predeterminato – la corresponsione di una somma che, tenuto conto della durata della custodia cautelare, valga a compensare l’interessato delle conseguenze personali di natura morale, patrimoniale, fisica e psichica, che la custodia cautelare abbia prodotto.

La riparazione di cui agli artt. 314 e 315 cod. proc. pen. viene, infatti, ravvisata nella “ingiusta detenzione“.

E la genesi e la regolamentazione di detto istituto deve essere individuato nelle norme processuali penali, con la conseguenza che sono estranee allo stesso le norme civilistiche che regolamentano il risarcimento dei danni da fatto illecito ex art 2043 cod. civ. (in questo senso, Sez. 6, n 1755 del 09/05/1991; cfr., altresì, Sez. U., n. 24287 del 09/05/2001, Caridi, secondo cui la liquidazione dell’indennità deve avvenire in via equitativa).

La delicatezza della materia e le difficoltà per l’interessato di provare nel suo preciso ammontare la lesione patita — ricorda ancora correttamente il provvedimento impugnato — ha indotto il legislatore a non prescrivere al giudice l’adozione di rigidi parametri valutativi, lasciandogli, al contrario – entro i confini della ragionevolezza e della coerenza- ampia libertà di apprezzamento delle circostanze del caso concreto.

Fermo restando il tetto massimo fissato dalla legge in € 516.456,90 il giudice della riparazione può, dunque, discostarsi dall’ammontare giornaliero di euro 235,82 (euro 117,91 per gli arresti domiciliari), valorizzando lo specifico pregiudizio, di natura patrimoniale e non patrimoniale, derivante dalla restrizione della libertà, dimostratasi ingiusta (cfr. fra le tante, Sez. 4 n. 10123 del 17/11/2011, Sez. 4 n.40906 del 6/10/2009; Sez. 4 n. /0690 del 25/2/2010).

Lo scostamento, tuttavia, deve trovare giustificazione in particolari specifiche ripercussioni in termini negativi sotto il versante patrimoniale, familiare, della vita di relazione, della pubblica ripercussione dell’evento, che non risulterebbero adeguatamente soddisfatte, quantomeno in termini di equo ristoro, in una valutazione aritmetica ponderata come quella agganciata al valore massimo indennizzabile diviso per la estrema durata della detenzione riconosciuta dalla normativa penal-processualistica.

Ricorda ancora correttamente la Corte territoriale che, affinché l’equità non tracimi in arbitrio incontrollabile, e necessario che il giudice individui in maniera puntuale e corretta i parametri specifici di riferimento, la valorizzazione dei quali imponga di rilevare un sui plus di effetto lesivo da atto legittimo (la misura cautelare) rispetto alle gravi, ma ricorrenti e, per così dire, fisiologiche, conseguenze derivanti dalla privazione della libertà, sia quale atto limitativo della sfera più intima e garantita del soggetto, che come alone di discredito sociale (cfr. Sez. 4 n. 21077 dell’1/4/2014; conf. Sez. 4, n. 6394 de]. 06/12/2016 dep. il 2017).

Premesso quanto sopra, alla luce del decisum del giudice di legittimità, la Corte territoriale ha deciso di riconoscere al P. un surplus di indennizzo per le retribuzioni non percepite per mancato svolgimento dell’attività lavorativa durante la detenzione cautelare.

In particolare, preso atto della natura privata del rapporto di lavoro in capo al ricorrente, il quale ha dichiarato di non aver percepito alcunché dal datore di lavoro, ed esaminata la consulenza di parte, il giudice della riparazione ha ritenuto di dover liquidare la somma di € 25.779,00 quale voce calcolata dal consulente tecnico di parte per “retribuzioni al netto di contributi ed imposte“.

Non ha ritenuto, invece, correttamente, di riconoscere le ulteriori voci quali “assegni, premi, ferie” in quanto inscindibilmente legate alla prestazione effettiva di attività lavorativa, nella specie assente.

In merito, rilevando puntualmente che, l’istituto dell’equa riparazione non persegue lo scopo del ristoro del lucro cessante, proprio invece della riparazione dell’errore giudiziario.

Passando ad esaminare la consulenza medico legale, e il danno ivi quantificato, la Corte territoriale ha preso atto che viene stimato un danno psichico pari al 49% (su di un preesistente del 5%).

E, riscontrata l’effettività di tale danno, quale surplus di effetto lesivo derivato dall’applicazione della misura cautelare rispetto alle conseguenze fisiologiche derivanti dalla privazione della libertà, pur prendendo atto delle ripercussioni della detenzione sullo stato di salute del P., ha ritenuto indennizzabile un danno psichico nella misura di € 115 225,00, e non € 445 734,00, per come quantificato dal consulente tecnico di parte.

Il giudice della riparazione, diversamente da quanto si opina in ricorso, si è confrontato con la consulenza a firma del dr. G.T., rilevando la genesi multifattoriale dei disturbi psichici che affliggono il P., con conseguente impossibilita di attribuire per intero i medesimi alla privazione della libertà per la durata della custodia cautelare; ciò, in particolare, considerato che già prima della carcerazione presentava dei sintomi che attestava no uno stato ansioso-depressivo con attacchi di panico, fobia del buio, insonnia, etc.