
Cassazione penale, Sez. 1^, 40593/2024, udienza del 18 ottobre 2024, ha chiarito che, con riferimento al regime vigente prima dell’operatività della riforma di cui al d.lgs. n. 150 del 2022, ai fini della estinzione per decorso del tempo della pena pecuniaria, il termine decorre dalla data di irrevocabilità della sentenza, cessa di decorrere con la iscrizione a ruolo della pretesa di pagamento e non conosce cause di sospensione o interruzione della sua decorrenza.
In fatto
Con il provvedimento in epigrafe il magistrato di sorveglianza, decidendo sulla opposizione proposta da MZ avverso l’ordinanza emessa dal medesimo magistrato in data 25 marzo 2024, ha revocato l’ordinanza opposta e ha dichiarato il non luogo a provvedere sulla richiesta di conversione della pena pecuniaria di euro 17.950,00 di ammenda inflittagli con sentenza della Corte di appello del 7 maggio 2013 divenuta irrevocabile il 16 ottobre 2016 (inclusa nel provvedimento di cumulo emesso dalla Procura generale presso la Corte di appello in data 16 gennaio 2019).
In particolare, il magistrato di sorveglianza ha affermato che l’ammenda sopra indicata era estinta per il decorso – alla data del 16 ottobre 2021 -del termine di anni cinque di cui all’art. 173, comma 2, cod. pen. a partire dalla irrevocabilità della sentenza sopra richiamata.
Ricorso per cassazione
Avverso la predetta ordinanza il Procuratore generale presso la Corte di appello ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per l’annullamento del provvedimento impugnato. Il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione di legge con riferimento alla disciplina in tema di prescrizione della pena pecuniaria; nel caso in esame la iscrizione a ruolo della cartella di pagamento relativa alla ammenda era avvenuta in data 9 giugno 2021 e, perciò, prima del perfezionarsi del termine di prescrizione quinquennale con la conseguenza che il magistrato di sorveglianza avrebbe dovuto decidere sulla sopra indicata richiesta di conversione.
Decisione della Corte di cassazione
Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate.
Per ricostruire il sistema dell’estinzione della pena pecuniaria è necessario, anzitutto, individuare quando decorre il termine di prescrizione, quando cessa di decorrere tale termine, e se, nel corso della sua decorrenza, possano intervenire cause di sospensione o interruzione. Va precisato che al caso in esame non è applicabile la disciplina del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in quanto il reato per cui è stata inflitta la pena pecuniaria è stato commesso prima dell’entrata in vigore di tale disciplina, e quindi, a norma dell’art. 97, commi 2 e 3, del decreto, alla procedura di esecuzione e conversione della pena pecuniaria continuano ad applicarsi le norme previgenti.
…Inizio della decorrenza del termine di prescrizione, conflitto interpretativo
Ciò posto, in ordine all’inizio della decorrenza, il termine inizia a decorrere per scelta della legge “dal giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile, ovvero dal giorno in cui il condannato si è sottratto volontariamente all’esecuzione già iniziata della pena” (art. 172, quarto comma, cod. pen.).
L’applicabilità dell’inciso del secondo periodo del quarto comma dell’art. 172 cod. pen. alla procedura di estinzione della pena pecuniaria è, però, controversa.
…orientamento che collega l’inizio del termine esclusivamente alla data di irrevocabilità della condanna
Nella giurisprudenza di questa Corte si rinvengono precedenti, anche di antica data, che ritengono che alla pena pecuniaria si applichi solo la prima parte del comma quarto, e non la seconda, in quanto la sottrazione volontaria all’esecuzione della pena, tagliata dal legislatore sulla latitanza del condannato, sarebbe incompatibile con il mancato pagamento di un’obbligazione pecuniaria (Sez. 3, ord. n. 507 del 15/02/1974: “nel meccanismo previsto dalla legge deve ritenersi priva di rilevanza ogni vicenda che possa consistere in una volontaria sottrazione del condannato alla esecuzione della pena pecuniaria“).
Secondo questa sistematica, pertanto, la decorrenza del termine di prescrizione non può slittare in avanti ed è fissata in modo inderogabile nella data di irrevocabilità della sentenza impugnata.
…orientamento favorevole allo slittamento della decorrenza del termine alla data della volontaria sottrazione al pagamento
In senso diverso, peraltro, si è espressa Sez. 1, n. 21729 del 21/11/17, che ha ritenuto che, una volta avvenuta l’iscrizione a ruolo del debito a carico del condannato, “se poi l’obbligato non adempie nei termini al pagamento, si deve ritenere che egli si sia sottratto all’esecuzione della pena iniziata, a far tempo dalla data di iscrizione a ruolo, per gli effetti di cui all’art. 172, quarto comma, cod. pen.”.
Il termine, che inizia a decorrere con la irrevocabilità della sentenza, salvo individuare nel caso concreto lo slittamento della decorrenza del termine a seguito della volontaria sottrazione al pagamento, cessa di decorrere nel momento in cui inizia l’esecuzione della pena (Sez. 1, n. 22312 del 08/07/2020; vedi anche Sez. 1, n. 51497 del 13/09/2019; Sez. 1, 29425 del 12/04/2019; Sez. n. 53156 del 19/09/2017, dep. 2018; Sez. 1, n. 18702 del 17/01/2017; Sez. 3, n. 17228 del 03/11/2016, dep. 2017; Sez. 1, n. 19336 del 24/04/2008; Sez. 6, n. 5625 del 27/01/2006).
Sul punto, come si è visto dal numero dei precedenti citati, la giurisprudenza è univoca. Nella sentenza 22312/2020, tirando le fila delle precedenti pronunce della Corte, si prende posizione in modo netto sulla idoneità dell’inizio dell’esecuzione a determinare la cessazione della decorrenza del termine, evidenziando che “come affermato più volte da questa Corte con orientamento che si condivide e si riafferma, in tema di estinzione della pena pecuniaria per decorso del tempo, rileva, quale fatto impeditivo, il solo momento dell’inizio dell’esecuzione, a partire dal quale le concrete modalità e le scansioni temporali della procedura stessa risultano irrilevanti. In altri termini, l’inizio dell’esecuzione, che realizza la pretesa alla riscossione del credito dello Stato, è sufficiente ad evitare l’estinzione della pena e nessuna rilevanza – in mancanza di una previsione legislativa in tal senso – assume la circostanza che tale inizio sia avvenuto coattivamente, oppure con la collaborazione del condannato“.
…Individuazione dell’effettivo momento di inizio della procedura di esecuzione
Lo stratificarsi della giurisprudenza sul sistema della prescrizione della pena pecuniaria ha lasciato aperta, peraltro, la individuazione dell’effettivo momento di inizio della procedura di esecuzione, che fa cessare la decorrenza del termine, e in particolare se esso consista nella iscrizione a ruolo o nella notifica della cartella di pagamento.
La già citata decisione n. 22312/2020 dà atto dell’esistenza di entrambe le opzioni, stabilendo che “l’esecuzione di pena pecuniaria non si verifica al momento del passaggio in cosa giudicata della sentenza di condanna, che rappresenta il titolo esecutivo, bensì allorché il debito erariale viene iscritto a ruolo, oppure, secondo una tesi alternativa, quando venga notificata la cartella esattoriale; in ogni caso, l’inizio della procedura di recupero coattivo è sufficiente ad evitare l’estinzione della pena perché manifesta la pretesa punitiva dello Stato, la cui assenza dà luogo alla prescrizione, a prescindere poi dalle specifiche vicende successive dell’effettivo recupero di quanto dovuto“.
Anche la precedente giurisprudenza della Corte non si è espressa in modo netto sulla individuazione del momento di cessazione della decorrenza del termine, restando chiaro soltanto che l’esecuzione deve ritenersi senz’altro iniziata, ed impedita, pertanto, la maturazione della prescrizione, nel momento in cui avviene la notifica della cartella di pagamento (Sez. 1, n. 18702 del 17/01/2017; Sez. 1, n. 19336 del 24/04/2008) o con un pagamento parziale (Sez. 3, n. 17228 del 03/11/2016, dep. 2017).
Sulla circostanza ulteriore del se sia sufficiente o meno per far cessare la decorrenza del termine una notifica della cartella con il rito degli irreperibili, la sentenza 19336/2008 che, peraltro, utilizza una sistematica diversa dalle altre pronunce – in quanto ritiene la decorrenza del termine non cessata, ma interrotta, dalla notifica della cartella di pagamento – precisa in modo esplicito che anche una notifica con il rito degli irreperibili è sufficiente per la interruzione della decorrenza del termine (“Ai fini dell’interruzione della prescrizione della multa è valida la notifica della cartella esattoriale eseguita a norma dell’art. 140 cod. proc. civ. dopo che il destinatario sia stato ricercato invano in uno qualsiasi dei luoghi indicati in via alternativa nell’art. 139, comma primo, cod. proc. civ., non essendo necessario che la ricerca venga effettuata in tutti tali luoghi o secondo un certo ordine“).
…Esclusione di cause interruzione o sospensione della pena nel sistema dell’estinzione della pena pecuniaria
Va detto che, in realtà, la esistenza di cause di interruzione o sospensione della pena, nel sistema della estinzione della pena pecuniaria, è stata esclusa in modo esplicito dalla giurisprudenza successiva, che ha sostenuto che “come evidenziato da parte della dottrina, deve ritenersi, in mancanza di espressa previsione normativa, che la disciplina dettata in materia di prescrizione della pena non contempli cause di sospensione od interruzione; non esistono, infatti, in tale ambito disposizioni corrispondenti agli artt. 159 e 160, quali devono intendersi come riferiti alla sola prescrizione del reato. In relazione all’estinzione della pena per decorso del tempo, rileva, dunque, quale fatto impeditivo, il solo momento dell’inizio dell’esecuzione, a partire dal quale le concrete modalità e le concrete tempistiche dell’esecuzione stessa risultano irrilevanti” (Sez. 3, n. 17228 del 03/11/2016, dep. 2017). Pertanto, l’inizio dell’esecuzione fissa non la interruzione del termine della fattispecie estintiva, ma la cessazione della sua decorrenza.
Conclusioni
Tirando le fila di questa evoluzione giurisprudenziale, il collegio ritiene che la cessazione della decorrenza del termine di estinzione per decorso del tempo della pena avvenga con l’inizio dell’esecuzione da individuare nel momento in cui il concessionario iscrive a ruolo la pretesa di pagamento. Occorre, infatti, distinguere i profili penalistici della vicenda esecutiva da quelli di diritto civile, che emergono soltanto dopo la iscrizione a ruolo, che rappresenta, invece, una manifestazione univoca della volontà dello Stato di eseguire la pena pecuniaria che, in conformità alle regole generali del sistema processuale penale in cui non ha rilievo, ai fini della prescrizione, la notifica degli atti in cui lo Stato esprime la pretesa punitiva (Sez. U, n. 13390 del 28/10/1998, Boschetti; Sez. 5, n. 25033 del 15/07/2020; Sez. 1, n. 13554 del 26/02/2009), impedisce l’estinzione della stessa.
Come rilevato dalle sezioni unite nella pronuncia Boschetti, infatti, il fenomeno della prescrizione trova “il proprio fondamento nel mancato esercizio del diritto da parte del titolare per il tempo determinato dalla legge, trascorso il quale il diritto si estingue, nella perdurante inerzia di chi dovrebbe farlo valere“. Ma l’inerzia non si può ravvisare quando l’atto è già perfetto per effetto della sua emissione, atteso che, sempre secondo la decisione Boschetti, “vi sono, difatti, atti dai quali derivano effetti (indicati di volta in volta dall’ordinamento) sin dalla loro formazione. Hanno, cioè, efficacia immediata. Come sostenuto in dottrina, l’autoritarietà dell’atto si traduce, in tali casi, nella sua esecutività, producendo l’atto, per sé solo, automaticamente, l’effetto che la legge vi ricollega. Altri atti richiedono, invece, un’ulteriore fase, in quanto l’autorità, per far valere la sua “pretesa“, deve avvalersi di comportamenti o di operazioni ulteriori. Fra di essi rientrano quelli che devono essere portati a conoscenza onde spiegare i propri effetti. E ciò perché, come osservato in dottrina, concorre una qualche partecipazione del soggetto passivo. E, appunto, nella categoria di atti autoritativi immediatamente esecutivi rientrano i provvedimenti dell’autorità giudiziaria, ai quali l’art. 160 cod. pen. attribuisce efficacia interruttiva del corso della prescrizione, poiché essi sono formati, compiuti e producono effetti indipendentemente e ancor prima che l’interessato ne abbia conoscenza. I suddetti atti (quali “sentenza”, “ordinanza”, “decreto”) sono tutti espressivi della vis ac potestas punitiva, che viene manifestata su impulso di ufficio, e non abbisogna della cooperazione del soggetto verso il quale è esercitata. Sicché essi sono strutturalmente e funzionalmente perfetti prima e indipendentemente dalla loro partecipazione all’interessato“. Pertanto, nel sistema processuale penale, analizzato – si ribadisce – con riferimento al quadro normativo antecedente alla citata riforma di cui al d.lgs. n. 150 del 2022, la collaborazione dell’interessato non rileva ai fini del decorso del fenomeno estintivo della pena pecuniaria per decorso del tempo, proprio perché esso dipende dalla mera espressione della vis ac potestas punitiva da parte dell’organo dello Stato.
E, infatti, quando è giunta a soluzione diverse, e, nel sottosistema della responsabilità amministrativa degli enti di cui al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, ha ritenuto rilevante la notificazione all’ente interessato per interrompere il decorso della prescrizione, la giurisprudenza di legittimità ha richiamato a fondamento della propria decisione la esistenza di una norma speciale che ha imposto l’applicazione a tale sistema delle regole, in punto di prescrizione, del Codice civile.
Si è sul tema (da parte di Sez. 6, n. 18257 del 12/02/2015) precisato quanto segue: “la L. n. 300 del 2000, art. 11, alla lett. r) espressamente dispone “prevedere che le sanzioni amministrative di cui alle lettere g), i) e I) si prescrivono decorsi cinque anni dalla consumazione dei reati indicati nelle lettere a), b), c) e d) e che l’interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del Codice civile”. Le disposizioni del decreto legislativo (art. 22) sono conformi a tale previsione disciplinando la prescrizione in modo diverso rispetto alla prescrizione penale – del resto, se non vi fosse ottemperanza alla previsione della applicabilità della disciplina del Codice civile scatterebbero le conseguenze della contrarietà alla legge delega. Ciò posto, va considerato come non è in dubbio, in quanto espressamente previsto, che nella disciplina dell’interruzione della prescrizione del diritto civile (art. 2943 cod. civ.) l’effetto di interruzione si ottenga con la portata a conoscenza dell’atto nei confronti del debitore, in particolare con la notifica degli atti processuali; del resto la ragione è che, in quel caso, l’atto introduttivo rappresenti la richiesta al debitore che non può che decorrere dalla effettiva conoscenza, mentre, nel processo penale, la prescrizione rileva in quanto mancato esercizio dell’azione penale, tenendosi perciò conto del compimento delle attività relative, ovvero dell’emissione dei provvedimento, e non della notifica“.
Ne consegue che l’iscrizione a ruolo della pretesa di pagamento è sufficiente per impedire l’estinzione della pena pecuniaria per decorso del tempo.
…Il principio di diritto
Deve, pertanto, ribadirsi il seguente principio di diritto: con riferimento al regime vigente prima dell’operatività della riforma di cui al d.lgs. n. 150 del 2022, ai fini della estinzione per decorso del tempo della pena pecuniaria, il termine decorre dalla data di irrevocabilità della sentenza, cessa di decorrere con la iscrizione a ruolo della pretesa di pagamento e non conosce cause di sospensione o interruzione della sua decorrenza (Sez. 1, n. 22515 del 28/02/2024).
…Esito del ricorso
Ne consegue che, erroneamente l’ordinanza impugnata ha ritenuto estinta la pena inflitta a MZ, non avendo riscontrato che l’esecuzione coattiva della stessa era iniziata (mediante la relativa iscrizione a ruolo) il giorno 9 giugno 2021, vale a dire prima del compimento del termine di legge.
L’ordinanza impugnata, pertanto, deve essere annullata con rinvio al magistrato di sorveglianza, in diversa persona fisica, per un nuovo giudizio alla luce dei principi sopra indicati.

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