Cronache dalla Cassazione: per sapere il contenuto della requisitoria del PG, l’avvocato deve pagare i diritti di cancelleria (Riccardo Radi)

Giorni addietro ho ricevuto una PEC dalla Cassazione in relazione ad un procedimento che verrà trattato in camera di consiglio, ai sensi dell’articolo 611 cod. proc. pen.

La cancelleria della Suprema Corte mi invia la requisitoria del Procuratore Generale o almeno così pensavo perché in realtà per conoscere il pensiero dell’accusatore pubblico devo pagare i “diritti di cancelleria”.

Avete capito? Se siete rimasti frastornati come il sottoscritto vi riporto il testo della comunicazione ricevuta:

Corte Suprema di Cassazione.

Si comunica che il Procuratore generale ha depositato requisitoria in relazione al procedimento di cui trattasi. Copia dell’atto sarà rilasciata da questa Cancelleria, a seguito del pagamento dei diritti di cancelleria, anche tramite PagoPA”.

<NumeroRuolo>33957/2024</NumeroRuolo>

<Oggetto> NOTIFICAZIONE 26562/2024/PENALE/COMUNICAZIONE

PROVVEDIMENTO/CASS”.

Quindi siamo arrivati al punto che il difensore deve pagare un obolo per conoscere la requisitoria del Procuratore Generale ed eventualmente depositare “memoria di replica”.

Come diceva il compianto John Belushi, “Se pensi che a nessuno interessi se sei vivo, prova a saltare il pagamento di un paio di rate dell’auto”.

2 commenti

  1. Purtroppo la norma introdotta dalla riforma Cartabia non prevede (come diversamente previsto dalla normativa Covid) l’obbligo della cancelleria di inoltrare alla difesa le conclusioni scritte del P.G. Sia in appello che in Cassazione.-

    Va valutata la praticabilità di un’eccezione di incostituzionalità per contrasto con l’art. 111 Cost.. Il contraddittorio cartolare (regola e non più eccezione nei giudizi di impugnazione) non può essere limitato e/o compresso da esigenze economiche. Diversamente il concreto esercizio di un diritto (quello di conoscere i contenuti degli assunti della pubblica accusa) diviene una mera facoltà.-

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