La dichiarazione di estinzione del reato preclude la revoca della sospensione condizionale della pena concessa con la medesima sentenza (Riccardo Radi)

L’Avvocato Giovanni Destito ci segnala un’ordinanza del Tribunale penale di Viterbo del 14 novembre 2024, allegata al post in versione anonimizzata, che ha preso atto del principio di diritto espresso dalla Cassazione sezione 1 con la sentenza numero 26990/2023.

Decisione della Corte di cassazione

…Fatto

S.S. ricorre avverso l’ordinanza del Tribunale di Viterbo che, quale giudice dell’esecuzione, ha revocato ex 168 e 164, quarto comma, cod. pen. il beneficio della sospensione condizionale della pena di anni uno, mesi dieci di reclusione ed euro 2.200,00 di multa, precedentemente concesso dal GIP del medesimo Tribunale con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., definitiva il 2 luglio 2015.

Il giudice dell’esecuzione ha evidenziato che S.S. aveva già usufruito del beneficio della sospensione condizionale della pena di mesi sei di reclusione ed euro 200,00 di multa con sentenza del Tribunale di Viterbo del 21 gennaio 2009, definitiva il 5 aprile 2016.

Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 168 cod. pen. e 445, comma 2, cod. proc. pen., perché il giudice dell’esecuzione avrebbe omesso di considerare che il reato per il quale era stato concesso il primo beneficio della sospensione condizionale si era estinto per decorso del termine quinquennale di cui all’art. 445, comma 2, cod. proc. pen. (periodo nel quale Spiga non aveva commesso ulteriori reati).

L’ordinanza di revoca, per converso, è stata adottata a distanza di oltre sette anni dal passaggio in giudicato della sentenza ex art. 444 cod. proc. pen.

Decisione

La Suprema Corte premette che la dichiarazione di estinzione del reato oggetto di sentenza di applicazione della pena, ai sensi dell’art. 445, comma 2, cod. proc. pen., impedisce la revoca della sospensione condizionale della pena concessa con la medesima sentenza, anche se si accerti che nel quinquennio decorrente dalla data di irrevocabilità della stessa il soggetto abbia commesso ulteriore delitto (Sez. 1, n. 26685 del 10/04/2019).

La dichiarazione di estinzione del reato, infatti, rimane caratterizzata nel tempo da una definitività che la rende irretrattabile, anche quando risulti poi accertato che il soggetto abbia commesso nel quinquennio della irrevocabilità della sentenza un ulteriore delitto, poiché in tale caso non è ammessa alcuna possibilità non solo di una decisione condizionata, ma anche della revoca degli effetti favorevoli prodottosi.

L’estinzione, peraltro, opera ipso iure e non richiede neppure una formale pronuncia da parte del giudice dell’esecuzione (tra le tante Cassazione sezione 2 numero 26809/2021)

Adesione del Tribunale di Viterbo all’indirizzo tracciato dalla Suprema Corte

Di conseguenza il Tribunale di Viterbo nel provvedimento del 14 novembre citato in apertura si è adeguato al principio di diritto espresso dai giudici di legittimità.