Impugnazioni: non dovuto deposito integrativo delle copie se l’atto viene depositato tramite portale (redazione)

Il Dipartimento Affari di Giustizia del Ministero della Giustizia, con circolare del 12 novembre 2024 (allegata alla fine del post), ha chiarito che col deposito dell’atto di impugnazione a mezzo portale non è dovuto il successivo deposito integrativo delle copie necessarie dell’atto e quindi le cancellerie non possono richiedere né tale deposito né il versamento dei diritti di copia in alternativa.

L’adempimento rimane invece necessario per il deposito dell’atto di impugnazione cartaceo o a mezzo PEC.