Il Dipartimento Affari di Giustizia del Ministero della Giustizia, con circolare del 12 novembre 2024 (allegata alla fine del post), ha chiarito che col deposito dell’atto di impugnazione a mezzo portale non è dovuto il successivo deposito integrativo delle copie necessarie dell’atto e quindi le cancellerie non possono richiedere né tale deposito né il versamento dei diritti di copia in alternativa.
L’adempimento rimane invece necessario per il deposito dell’atto di impugnazione cartaceo o a mezzo PEC.
