Accesso abusivo a sistema informatico protetto per acquisire dati utili per la difesa in giudizio: si può configurare la scriminante dell’esercizio del diritto? (Riccardo Radi)

La Cassazione sezione 5 con la sentenza numero 34501/2024 ha esaminato la questione relativa ad un accesso abusivo alla “home banking” del coniuge da parte della moglie nel corso di un giudizio di separazione e l’eventuale configurabilità della scriminante dell’esercizio di un diritto da parte della donna.

La Suprema Corte con la sentenza suindicata ha stabilito che non configura la scriminante dell’esercizio del diritto di difesa l’ingresso non autorizzato ad un sistema informatico protetto per carpire dati utili alla difesa in giudizio, tranne che siffatta condotta non costituisca l’unico mezzo per ottenere il risultato difensivo.

Nella fattispecie, il collegio di legittimità ha ritenuto esente da censure la decisione impugnata che ha ritenuto non scriminata la condotta dell’imputata che, per acquisire informazioni sulla situazione economica del marito, da utilizzare nel procedimento di separazione personale, si era introdotta abusivamente nel sistema di “home banking” di quest’ultimo, nonostante avesse la possibilità di acquisire ugualmente i dati carpiti sollecitando il giudice civile a formulare un ordine di esibizione a norma dell’art. 210 cod. proc. civ.