La Cassazione sezione 3 con la sentenza numero 34232/2024 ha ricordato che non è causa di nullità della sentenza, sanzionata ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., il mancato invio dell’informazione di garanzia, nel caso in cui alla persona sottoposta a indagine siano stati notificati atti equipollenti, prodromici al compimento dell’atto garantito, contenenti gli stessi elementi dell’informativa ex art. 369-bis cod. proc. pen.
Fattispecie relativa ad attività di prelievo e campionamento di rifiuti preceduta dall’invio all’indagato dell’avviso di accertamenti tecnici irripetibili di cui all’art. 360 cod. proc. pen.
Nel caso esaminato, rileva la Suprema Corte che la sentenza non può ritenersi nulla per il mancato invio all’imputato dell’informazione di garanzia, giacché la sanzione processuale della nullità ex art. 178, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., non si verifica nel caso di notifica di atti equipollenti, prodromici al compimento dell’atto di indagine garantito, a condizione che contengano gli stessi elementi dell’informazione di garanzia (data e luogo del fatto; norme di legge che si assumono violate; invito a nominare un difensore di fiducia); tra questi:
- l’invito a presentarsi per procedere a interrogatorio ovvero ispezione o confronto cui deve partecipare la persona sottoposta alle indagini (artt. 364 e 375 cod. proc. pen.);
- l’avviso della data di conferimento dell’incarico al consulente tecnico in caso di accertamento tecnico irripetibile, cioè quello che riguarda cose luoghi o persone il cui stato è soggetto a modificazione (art. 360 cod. proc. pen.);
- il decreto motivato, contenente gli elementi previsti dall’art. 224-bis, comma 2, cod. proc. pen., con il quale il pubblico ministero, nei casi di urgenza, dispone il prelievo coattivo di campioni biologici (art. 359-bis, comma 2, cod. proc. pen.);
- la richiesta di incidente probatorio avanzata dal pubblico ministero;
- la richiesta di proroga del termine delle indagini preliminari che sia stata notificata ai sensi dell’art. 406, comma 3, cod. proc. pen.;
- i provvedimenti di perquisizione e sequestro emessi dall’autorità giudiziaria quando l’indagato sia presente al compimento di tali atti.
Nel caso di specie, ciò è specificamente avvenuto mediante l’avviso della data di conferimento dell’incarico al consulente tecnico ai sensi dell’art. 360 cod. proc. pen.
