La Cassazione sezione 4 con la sentenza numero 37668/2024 ha stabilito che in tema di impugnazioni, l’inammissibilità dell’appello ex art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. non può essere dichiarata senza avere previamente verificato la concreta idoneità del domicilio dichiarato o eletto, ai fini della regolare notifica all’imputato del decreto di citazione a giudizio.
Fatto
La Corte d’appello ha ritenuto che nell’atto di appello non fosse contenuta una valida dichiarazione o elezione di domicilio, come previsto prevista dall’art. 581, comma 1 quater cod. proc. pen.
In particolare, il ricorrente aveva eletto domicilio in un luogo genericamente indicato e quindi la dichiarazione era inidonea a raggiungere lo scopo previsto dalla norma.
Decisione
La giurisprudenza di legittimità più recente ha già affermato che la verifica della idoneità del domicilio eletto non può consistere in un giudizio astratto, dovendosi sempre controllare, in concreto, che il recapito fornito consenta di rintracciare il destinatario.
Detto principio è stato più volte ribadito dalla giurisprudenza formatasi sul regime delle notifiche cd sostitutive.
Si è precisato che “nel sistema previsto dall’art. 161 cod. proc. pen. l’elezione di domicilio è funzionale all’individuazione di un sicuro punto di riferimento per le comunicazioni processuali prescelto dall’accusato che, con l’atto di elezione, si assume la responsabilità della «idoneità» del luogo indicato, e corre il rischio che la notifica sia effettuata in via mediata nei casi in cui, in concreto, il luogo eletto per le notificazioni non risulti idoneo.
Per considerare legittima tale notifica “mediata” è necessaria una rigorosa verifica dell’impossibilità di effettuarla regolarmente presso il domicilio eletto” (così, da ultimo, Sez. 2, n. 31783 del 23/06/2023; Sez. 5, n. 51111 del 17/10/2017; Sez. 6, n. 50016 del 10/12/2015).
Nel caso di specie, la questione si pone non già per verificare la validità della cosiddetta notifica sostitutiva di cui all’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., ma per verificare se l’imputato che propone impugnazione abbia o meno adempiuto alle prescrizioni imposte, a pena di inammissibilità, dall’art. 581, comma 1 quater, cod. proc. pen, secondo cui ” nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l’atto di impugnazione del difensore è depositato, a pena di inammissibilità, specifico mandato a impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l’elezione di domicilio dell’imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio“.
La norma, introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022, è ispirata ad un principio di responsabilizzazione dell’imputato, che, titolare del diritto all’impugnazione, deve consapevolmente esercitarlo, ed impone altresì un onere di collaborazione della parte processuale che impugna la sentenza, finalizzato ad assicurare la regolarità della notifica del decreto di citazione a giudizio, al fine di evitare un ingiustificata maggiore durata della fase di appello.
Tanto premesso, deve affermarsi che il principio della necessaria verifica della idoneità della elezione di domicilio è pienamente applicabile anche al caso di specie.
Se, infatti, al fine di considerare o meno legittima la notifica cd ” mediata” va sempre verificata l’idoneità del domicilio eletto, non essendo consentito eseguire direttamente la notifica al difensore, allo stesso modo ed a maggior ragione non può ritenersi a priori che l’elezione di domicilio sia mancante e quindi omessa – con la conseguente inammissibilità dell’appello – senza verificare, in concreto, se l’indirizzo indicato sia idoneo o meno a rintracciare l’imputato.
Va rilevato, per completezza, che, a seguito del recente intervento del legislatore (legge 9 agosto 2024, n.114, in vigore dal 25 agosto 2024) è stato abrogato il comma 1 ter dell’ad, 581 cod. proc. pen., mentre, riguardo al comma 1 quater, relativo all’impugnazione proposta dall’imputato assente, gli adempimenti sono stati mantenuti solo nel caso in cui l’impugnazione sia stata proposta da un difensore d’ufficio (nel caso in esame l’imputato era assente in primo grado e l’appello è stato proposto per il tramite di un difensore di fiducia).
La recente legge, però, non ha previsto alcuna norma transitoria per disciplinare il regime delle impugnazioni proposte prima dell’entrata in vigore delle modifiche.
Ne consegue che le impugnazioni proposte nella vigenza dei commi 1 ter e 1 quater come introdotti dal d.lgs. n.150 del 2022 devono essere valutate, sotto il profilo della ammissibilità, alla stregua di tali disposizioni, secondo il principio del tempus regit actum (ex multis, Sez. 3, n. 18297 del 04/03/2020; Sez. U, n. 48590 del 18/04/2019, Rv. 277304 – 02; Sez. U, n. 44895 del 17/07/2014, Rv. 260927 – 01).
Consegue a quanto esposto che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, non potendo essere dichiarata l’inammissibilità dell’appello senza la previa verifica della inidoneità del domicilio eletto ai fini della regolare notifica all’imputato del decreto di citazione a giudizio.
