Nelle aule di giustizia tutto può accadere, anche che la sentenza di condanna nella motivazione faccia riferimento ad una fattispecie (reato di evasione) diversa da quella devoluta (art. 73 d.lgs. n. 159 del 2011).
La Cassazione sezione 1 con la sentenza numero 41119/2024 ha posto rimedio all’ennesimo pasticcio di una corte di merito, affermando che sussiste la nullità della sentenza anche nel caso di aspecificità dei motivi, perché tale caratteristica nell’impugnazione dev’essere valutata alla stregua della specificità e congruità della motivazione, qui da ritenersi assente perché l’ipotesi di motivazione del tutto avulsa dalla vicenda processuale per cui è processo è assimilabile a quella di omessa motivazione.
La Suprema Corte premette che nell’affermare che è nulla, ma non inesistente, la sentenza d’appello la cui intestazione individua correttamente l’imputato e la sentenza di primo grado, ma che reca, per errore, il dispositivo e la motivazione relativi ad altra pronunzia impugnata da un altro imputato, la cassazione ha chiarito che non è possibile, nel caso di specie, rimediare all’errore attraverso la procedura ai sensi dell’art. 130 cod. proc. pen. in quanto la sostanziale assenza della motivazione richiederebbe una modifica essenziale del provvedimento su aspetti attinenti alla discrezionalità del giudice (Sez. 6, n. 17510 del 23/03/2018; Sez. 2, n. 23542 del 12/05/2009).
È del pari nulla, ma non inesistente, la sentenza d’appello la cui intestazione individua correttamente l’imputato e la sentenza di primo grado, e che riporta fedelmente il dispositivo letto in udienza, ma che reca, per errore, una motivazione relativa ad altra pronunzia impugnata da un altro imputato, con la conseguenza che, se l’invalidità è tempestivamente dedotta mediante impugnazione, si determina la necessità di rinnovare l’intero giudizio di secondo grado (Sez. 6, n. 244 del 30/12/2014).
Detti principi possono senz’altro essere trasposti alla situazione oggetto di scrutinio.
Osserva, invero, la Cassazione che, nel caso che ci occupa, vi è assenza di motivazione sulla fattispecie devoluta in appello e sulle relative censure, poiché la pur presente motivazione della sentenza impugnata fa riferimento a fattispecie (reato di evasione) diversa da quella devoluta (art. 73 d.lgs. n. 159 del 2011).
Su tale conclusione non è suscettibile di incidere il rilievo, contenuto nella requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale, della genericità del ricorso.
Ciò in quanto è ben vero che «In tema di ricorso per cassazione, la censura di omessa valutazione da parte del giudice dell’appello dei motivi articolati con l’atto di gravame onera il ricorrente della necessità di specificare il contenuto dell’impugnazione e la decisività del motivo negletto al fine di consentire l’autonoma individuazione delle questioni che si assumono non risolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l’atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica» (tra le tante, Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, depositata nel 2019).
Tuttavia, nel caso di specie, la motivazione della Corte di appello è limitata al mero diniego dell’art. 131-bis cod. pen., peraltro con riferimento ad un reato (evasione) diverso da quello per cui O. è stato condannato.
Non viene, dunque, qui in rilievo l’aspecificità dei motivi, perché tale caratteristica nell’impugnazione dev’essere valutata alla stregua della specificità e congruità della motivazione, qui da ritenersi assente perché l’ipotesi di motivazione del tutto avulsa dalla vicenda processuale per cui è processo è assimilabile a quella di omessa motivazione.
Ne consegue l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello.
