Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 40516/2024, udienza del 24 ottobre 2024, ha chiarito che la richiesta di giudizio abbreviato avanzata mediante procuratore speciale costituisce un caso di presenza ex lege, anche quando l’imputato non compaia in udienza.
L’art. 420, comma 2-ter, seconda parte, cod. proc. pen. introdotto con il d.lgs.10 ottobre 2022 n. 150 sancisce che “è considerato presente l’imputato che richiede per iscritto, nel rispetto delle forme di legge, di essere ammesso ad un procedimento speciale o che è rappresentato in udienza da un procuratore speciale nominato per la richiesta di un procedimento speciale“.
La richiesta di giudizio abbreviato avanzata mediante procuratore speciale costituisce, pertanto, un caso di presenza ex lege, anche quando l’imputato non compaia in udienza, sicché non trova quindi applicazione l’art. 581, comma 1- quater, codice di rito il quale richiede, nell’ipotesi di appello proposto nell’interesse dell’imputato assente, lo specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronunzia della sentenza di primo grado e contenente la dichiarazione o elezione di domicilio (in tal senso Sez. 2, n. 13714 del 08/03/2024, ma anche Sez. 3 n. 43835 del 12/10/2023 che, seppure relativa ai termini per impugnare come stabiliti dall’art. 585 comma 1-bis cod. proc. pen., sviluppa argomentazioni mutuabili anche per il mandato ad impugnare, di rilievo nel caso di specie).
La ratio è del tutto evidente: mentre nel caso di rito abbreviato richiesto dal procuratore speciale, che rappresenta ed anche assiste l’imputato, vi è la piena garanzia della conoscenza in capo a quest’ultimo non solo dell’addebito contestato, ma anche della celebrazione del processo e della volontà impugnatoria che è prosecuzione del mandato già conferito, nella diversa ipotesi di imputato assente lo specifico mandato ad impugnare, al pari della dichiarazione o elezione di domicilio, è adempimento che serve per «ritenere provato, in modo incontrovertibile, che l’imputato “conosce e vuole”, non solo l’esistenza del processo, ma anche la sua progressione nei gradi successivi» (Sez. 2, n. 47927 del 20/10/2023).
Detto mandato ha la finalità, in particolare, di «assicurare che l’impugnazione sia proposta solo quando l’imputato abbia effettiva conoscenza della sentenza pronunciata in sua assenza e che sussista la volontà di impugnarla» (Sez. 2, n. 40824 del 13/09/2023).
La sentenza impugnata va quindi annullata anche nella parte in cui ha dichiarato inammissibile l’appello interposto da MC, statuizione emessa sull’erroneo presupposto che l’imputato fosse da considerarsi assente in primo grado e che, quindi, dovesse adempiere alle formalità previste dall’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. ai fini della rituale proposizione del gravame; gli atti vanno trasmessi alla Corte di appello per lo svolgimento del giudizio di secondo grado.
