La Cassazione sezione 3 con la sentenza numero 41238 depositata l’11 novembre 2024 ha stabilito che non commette reato il manager che non ha versato l’Iva solo perché non ha incassato le fatture.
Semplificando il ragionamento della cassazione, la causa del debito con l’Erario non è a lui imputabile dal momento che non può rispondere delle inadempienze del cliente.
La Suprema Corte premette che secondo il maggioritario orientamento, di regola, l’omesso versamento dell’IVA dipeso dal mancato incasso per inadempimento contrattuale dei propri clienti non esclude la sussistenza del dolo richiesto dal d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 10-ter, atteso che l’obbligo del predetto versamento prescinde dall’effettiva riscossione delle relative somme e che il mancato adempimento del debitore è riconducibile all’ordinario rischio di impresa, evitabile anche con il ricorso alle procedure di storno dai ricavi dei corrispettivi non riscossi (Sez. 3, n. 6506 del 24/09/2019, dep. 2020; Sez. 3, n. 6220 del 23/01/2018, ove si osserva che, tranne i casi di applicabilità del regime di “IVA per cassa”, l’obbligo penalmente sanzionato è ordinariamente svincolato dalla effettiva riscossione delle somme-corrispettivo relative alle prestazioni effettuate).
Si è tuttavia talvolta affermato che, in taluni casi, può essere escluso il dolo generico nell’ipotesi in cui l’omesso versamento derivi dalla mancanza della necessaria liquidità dovuta al mancato incasso delle fatture emesse con l’addebito d’imposta (Sez. 3, n. 29873 del 01/12/2017, dep. 2018).
A proposito dell’elemento soggettivo del reato di omesso versamento di IVA, va ribadito che è sufficiente il dolo generico (Sez. 3, n. 3098 del 05/11/2015, dep. 2016), configurabile anche nella forma del dolo eventuale (Sez. 3, n. 34927 del 24/06/2015), integrato dalla condotta omissiva posta in essere nella consapevolezza della sua illiceità, a nulla rilevando i motivi della scelta dell’agente di non versare il tributo (Sez. 3, n. 8352 del 24/06/2014, dep. 2015), mentre l’inadempimento della obbligazione tributaria può essere attribuito a forza maggiore solo quando derivi da fatti non imputabili all’imprenditore che non abbia potuto tempestivamente porvi rimedio per cause indipendenti dalla sua volontà e che sfuggono al suo dominio finalistico (Sez. 3, n. 8352 del 24/06/2014).
In particolare, nel reato di omesso versamento di Iva, ai fini dell’esclusione della colpevolezza è irrilevante la crisi di liquidità del debitore alla scadenza del termine fissato per il pagamento, a meno che non venga dimostrato che siano state adottate tutte le iniziative per provvedere alla corresponsione del tributo (Sez. 3, n. 2614 del 06/11/2013, dep. 2014), anche attingendo al patrimonio personale (Sez. 3, n. 5467 del 05/12/2013, dep. 2014; Sez. 3, n. 43599 del 09/09/2015).
La successiva giurisprudenza di legittimità ha temperato i principi di cui sopra, affermando che l’omesso versamento dell’IVA dipeso dal mancato incasso di crediti non esclude la sussistenza del dolo richiesto dall’art. 10-ter del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, trattandosi di inadempimento riconducibile all’ordinario rischio di impresa, sempre che tali insoluti siano contenuti entro una percentuale da ritenersi fisiologica (Sez. 3, n. 31352 del 05/05/2021, la quale ha ritenuto non fisiologica una presenza di insoluti per circa il 43% del fatturato, cui era seguita una gravissima crisi di liquidità).
Tale decisione è stata esplicitamente richiamata, in senso adesivo, da Sezione 3 numero 19651/2022, la quale ha posto l’accento sulla necessità di tenere adeguato conto delle deduzioni difensive volte a comprovare una concreta impossibilità di far fronte agli obblighi di versamento, per la situazione di crisi dell’impresa determinata da ingenti inadempimenti dei clienti, le modalità e le tempistiche del ricorso al credito da parte del soggetto agente (in precedenza, per un’apertura in ordine al rilievo da conferire alla crisi di liquidità determinata dal mancato pagamento delle fatture emesse, Cassazione sezione 3, numero 29873/2018).
In conclusione, la cassazione nella sentenza in commento ha ritenuto di dar seguito a tale diversa opzione ermeneutica, che impone di tenere adeguato conto delle deduzioni difensive concernenti la concreta impossibilità di far fronte ai versamenti dovuti, trova ormai un importante riscontro nel diritto positivo: il recente d.lgs. n. 87 del 14 giugno 2024, intervenendo sull’art. 13 d.lgs. n. 74 del 2000, ha introdotto (con il nuovo comma 3.bis) una ulteriore causa di non punibilità per i reati di cui agli artt. 10-bis e 10 ter del medesimo decreto, “se il fatto dipende da cause non imputabili all’autore sopravvenute, rispettivamente, all’effettuazione delle ritenute o all’incasso dell’imposta sul valore aggiunto.
Ai fini di cui al primo periodo, il giudice tiene conto della crisi non transitoria di liquidità dell’autore dovuta all’inesigibilità dei crediti per accertata insolvenza o sovraindebitamento di terzi o al mancato pagamento di crediti certi ed esigibili da parte di amministrazione pubbliche e della non esperibilità di azioni idonee al superamento della crisi”.
In tale ottica ricostruttiva, la Cassazione ha sottolineato che le allegazioni difensive (crisi in blocco dei pagamenti, mancato recupero di ingenti crediti verso terzi, riduzione costi di produzione ecc.) non potevano essere ignorate dai giudici di merito, nella valutazione della sussistenza della responsabilità penale da ciò consegue l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio.
