Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 40518/2024, udienza del 25 ottobre 2024, ha chiarito che la recidiva reiterata, in quanto circostanza a effetto speciale, incide sia sul calcolo del termine prescrizionale minimo del reato, ex art. 157, comma secondo, cod. pen., sia, in presenza di atti interruttivi, su quello del termine massimo, ex art. 161, comma secondo, cod. pen.
Tale duplice valenza non comporta violazione del principio del “ne bis in idem” sostanziale o dell’art. 4 dei Protocollo n. 7 della CEDU, come interpretato dalla sentenza della Corte EDU del 10 febbraio 2009 nel caso Zolotoukhine c. Russia, nel cui ambito di tutela non rientra l’istituto della prescrizione (Sez. 6, n. 50089 del 28/10/2016; Sez. 3, n. 50619 del 30/01/2017; Sez. 2, n. 5985 del 10/11/2017, dep. 2018; Sez. 5, n. 32679 del 13/06/2018; Sez. 4, n. 44610 del 21/09/2023).
