PM che non trasmette gli atti sui quali ha fondato la richiesta di misura cautelare: da annullare l’ordinanza del TDR che liquida con parole vuote la relativa censura difensiva (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 40536/2024, udienza del 24 ottobre 2024, ha chiarito in modo apprezzabile l’obbligo del PM di trasmettere al tribunale del riesame gli atti sui quali ha fondato la richiesta di emissione di un’ordinanza cautelare e le conseguenze del suo omesso o tardivo adempimento.

Ricorso per cassazione

FM, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame con cui è stata rigettata la richiesta di riesame avverso il provvedimento del Tribunale di in composizione collegiale che ha ripristinato nei confronti del ricorrente la misura della custodia cautelare in carcere, in ordine a reati fallimentari e diverse ipotesi di estorsione.

La difesa, dopo avere articolato una premessa relativa alla vicenda cautelare che ha coinvolto il ricorrente, attualmente a giudizio dinanzi al Tribunale in composizione collegiale, affida il ricorso a quattro motivi.

Si riporta, per ciò che qui interessa, soltanto il primo di essi con il quale la difesa ha dedotto inosservanza, erronea applicazione e violazione di legge con riferimento agli artt. 309, commi 5 e 10, cod. proc. pen. in relazione all’art. 291 cod. proc. pen., 111 Cost., nonché vizio di motivazione.

Premesso che il ripristino della misura cautelare da parte del Tribunale collegiale conseguiva all’emissione di altra misura da parte del GIP con ordinanza del 7/07/2023, per reati in buona parte di analoga natura a quelli per i quali si procede e i cui fatti si sostiene siano stati commessi nel corso della vigenza delle misure cautelari in precedenza applicate nel presente procedimento, la difesa censura l’ordinanza impugnata nella parte in cui il Tribunale del riesame ha rigettato l’eccezione di inefficacia della misura cautelare sollevata sul rilievo della mancata trasmissione da parte del P.M. degli atti posti a fondamento della richiesta di misura (nella specie si trattava di ben 9 dvd contenenti otto informative poste a base dell’ordinanza cautelare del GIP che il Tribunale dibattimentale, per come osservato, aveva richiamato quale elemento decisivo per il ripristino della misura).

Decisione della Corte di cassazione

Il ricorso è fondato quanto al primo motivo avente carattere assorbente degli altri.

La difesa ha eccepito dinanzi al Tribunale del riesame, ai sensi dell’art. 309, commi 5 e 10, cod. proc. pen., l’inefficacia della misura in ragione del fatto che non erano stati tempestivamente trasmessi nove dvd contenenti le informative di reato inerenti al diverso procedimento nell’ambito del quale il ricorrente è stato raggiunto da ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa il 7/07/2024 dal GIP del Tribunale, in ordine ad altri reati ritenuti “speculari” rispetto a quelli per cui l’imputato si trova a giudizio, peraltro commessi nel periodo in cui questi è stato sottoposto nel presente procedimento a misure cautelari (dapprima agli arresti domiciliari e, poi, all’obbligo di presentazione alla PG).

Tale novum – oggetto di contestazione in altro procedimento – denoterebbe la professionalità dell’imputato nel commettere i delitti in contestazione e costituisce, dunque, la ragione della rinnovata domanda cautelare avanzata dal PM nel corso del dibattimento ed accolta dal Tribunale procedente con provvedimento del 17 maggio 2024, poi oggetto di riesame (trattandosi di ordinanza emessa ex novo).

Il Tribunale del riesame, pur dando atto della tardiva trasmissione dei dvd contenenti le informative, tanto che sono stati acquisiti all’udienza ove l’istanza di riesame è stata trattata (6 giugno 2024), ha ritenuto equipollente – e dunque “sanante” – la presenza in atti della misura cautelare emessa dal GIP “che ha recepito, e in più vagliato, tali annotazioni ed informative“.

Inoltre, l’ordinanza impugnata ha sottolineato come «la difesa non avesse indicato quali dati decisivi sono stati sottratti all’esame del Tribunale e che avrebbero potuto discostarsi dalle considerazioni espresse dal Gip nell’ordinanza applicativa della misura del 7/07/2023».

Con la conseguenza, continua l’ordinanza impugnata, che «la mancata – rectius – la tardiva trasmissione dei dvd contenenti le informative in questione consente di ritenere la “resistenza(Cass. 11.6.2020, 20527) della correttezza e della legittimità della decisione cautelare e ciò anche considerato che si tratta di informative che attengono al quadro indiziario di fatti che non ineriscono al procedimento in esame ma che valgono solo al fine di delineare le esigenze cautelari».

Tale prospettazione incorre in diverse censure di legittimità.

Anzitutto, è un dato accertato che non siano stati trasmessi nei termini di cui all’art. 309, comma 5, cod. proc. pen., i dvd contenenti le informative in forza delle quali, è bene sottolineare, non solo è stata emessa l’ordinanza del GIP con cui al ricorrente è stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere in un diverso procedimento, ma anche quella con cui il Tribunale collegiale ha ripristinato analoga misura cautelare nei confronti del ricorrente nell’ambito del procedimento in cui assume la veste di imputato.

Si tratta, infatti, di materiale investigativo che è stato posto dal PM a fondamento della richiesta di ripristino della misura cautelare applicata dal Tribunale collegiale.

Quanto, poi, all’efficacia sanante che andrebbe riconosciuta alla presenza tra gli atti trasmessi al riesame dell’ordinanza cautelare del GIP, alla quale dovrebbe riconoscersi valenza “equipollente” delle informative non trasmesse nei termini, va precisato che dalla lettura del provvedimento di ripristino della misura cautelare (l’ordinanza del Tribunale collegiale) risulta che sono stati ritenuti rilevanti ai fini dell’emissione della misura proprio le informative della G.d.F., specificamente indicate e richiamate (“si pone attenzione sull’informativa di reato del Nucleo P.E.F. della G.d.F. in data 6.12.2022 e sulle successive integrazioni del 14.3.2023, 31.3.2023, 14.6.2023 e 1.12.2023 attinenti al diverso procedimento penale n. 14945/2022 r.g.n.r. a carico di FM e di numerosi altri imputati…“).

Peraltro, sempre dal provvedimento di ripristino emerge come il rinnovato giudizio negativo sulla personalità del ricorrente è stato formulato «sulla scorta di quanto emerge dalle predette informative e dall’ordinanza del Gip», i cui elementi sono stati ritenuti «espressivi di una mai sopita capacità delinquenziale dell’imputato».

Pertanto, considerato che le informative fanno parte del compendio probatorio presentato dal PM a fondamento della domanda cautelare e sono state specificamente valutate dal Tribunale collegiale ai fini della rinnovata cautela e, dunque, assumono preminente rilievo nell’economia della motivazione del provvedimento impugnato, la trasmissione dei dvd che quelle conteneva era dovuta.

La trasmissione completa degli atti, invero, realizzando una piattaforma conoscitiva comune al primo giudice, all’organo di controllo e alla difesa, da un lato innesca il meccanismo di contraddittorio camerale, in quanto la difesa solo conoscendo il quadro indiziario accusatorio che giustifica la misura può contestarlo; dall’altro attua il principio del doppio grado di giurisdizione permettendo quella revisio prioris istantiae che qualifica il riesame come mezzo di impugnazione non devolutivo.

Né si rivela utile a superare la decadenza sancita dal decorso del termine perentorio il ricorso all’equipollenza che dovrebbe riconoscersi all’ordinanza di custodia cautelare in carcere che di quelle di informative ha tenuto conto ai fini dell’emissione della misura nel diverso procedimento.

Nessuna allegazione, infatti, comprova che il GIP ebbe a riprodurre testualmente il contenuto di dette informative, così da ritenere implicitamente assolto l’onere della loro trasmissione e, dunque, operante il principio di resistenza a cui il Tribunale ha fatto richiamo.

Né rileva che il GIP nell’ordinanza applicativa della misura (nell’altro procedimento) le abbia comunque vagliate, in quanto spetta alla difesa verificare la valenza a carico o a discarico di tutti gli elementi su cui si fonda la domanda cautelare e la disposta cautela, anche mediante il controllo dell’esattezza dei dati di fatto che il giudice che ha applicato la misura ha ritenuto di riconoscere agli esiti dell’attività investigativa compendiata nelle informative.

E tanto più proprio perché trattandosi di fatti che non ineriscono al procedimento in corso ne occorreva saggiare la rilevanza ai fini del rinnovato giudizio di recidiva dell’imputato.

Né, infine, rileva l’ulteriore argomento secondo cui le informative non attengono al quadro indiziario oggetto di giudizio (certamente consolidato), ma valgono solo al fine di delineare le esigenze cautelari, in quanto il tema oggetto di riesame è proprio incentrato sulla ricaduta che tali investigazioni svolgono sulla rivisitazione, in termini di rinnovata attualità, di quei pericula che nel corso del procedimento erano stati ritenuti dapprima affievoliti e, poi, cessati.

In conclusione, dall’accoglimento del motivo di ricorso consegue l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, con conseguente perdita di efficacia della misura cautelare disposta dal Tribunale collegiale.