Secondo diversi Tribunali, in particolare Catania e Roma, i criteri usati dal Decreto legge n. del 23 ottobre 2024 n.158 nella designazione di Paese «sicuro» contrastano con il diritto dell’Unione europea, in particolare con le Direttive europee 32 e 33 del 2013, ancora vigenti, in attesa che vengano sostituite dal nuovo Regolamento procedure e dalla nuova normativa sui rimpatri, che dovrebbe integrare la precedente Direttiva 2008/115/CE, come previsto dal Patto sulla migrazione e l’asilo, che l’Unione europea ha stabilito nel maggio 2024.
La questione pregiudiziale è stata posta dai Tribunali davanti alla Corte di giustizia dell’Unione europea (di seguito CGUE), ai sensi dell’art. 267 del Trattato di Funzionamento dell’Unione Europea, per arrivare ad una interpretazione uniforme a livello europeo e nazionale dei criteri introdotti, anche al fine di evitare l’avvio di una procedura di infrazione contro l’Italia, ed un ulteriore rallentamento dei processi.
Come già enunciato in precedenza, la sentenza del 4 ottobre 2024 della Grande sezione della CGUE nella causa C‑406/22 stabilisce alcuni principi fondamentali del diritto dell’Unione in materia di procedure per il riconoscimento della protezione internazionale per richiedenti asilo provenienti da paesi di origine designati come sicuri, destinati ad avere effetti particolarmente importanti nel nostro Paese.
Il principio della prevalenza del diritto europeo sugli ordinamenti nazionali è un tema fondamentale per l’Unione europea, con implicazioni significative nel rapporto tra le istituzioni europee e gli Stati membri.
Questo principio, sviluppato dalla CGUE, stabilisce che, in caso di conflitto, la normativa europea prevale su quella nazionale, inclusa quella costituzionale.
Tuttavia, esso incontra limiti nei “controlimiti” stabiliti dalle Corti costituzionali dei singoli Stati, che cercano di salvaguardare i propri principi fondamentali.
Il concetto di primato del diritto europeo nasce con la storica sentenza Costa c. ENEL del 1964.
Nell’occasione, la CGUE sancì la superiorità dei Trattati e del diritto derivato europeo rispetto alle leggi nazionali.
Questa interpretazione serve a garantire una coerenza nell’applicazione del diritto comunitario in tutta l’UE. Se ogni Stato membro potesse applicare selettivamente le norme europee, l’intero sistema rischierebbe di diventare disfunzionale.
Negli anni, si è instaurato un dialogo costante tra la Corte costituzionale italiana e la CGUE per evitare situazioni di conflitto e trovare soluzioni che rispettino sia il diritto europeo sia i principi fondamentali dell’ordinamento italiano.
Il dialogo si esplica anche attraverso il rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE, strumento con cui la Corte Costituzionale può richiedere chiarimenti alla CGUE in merito alla corretta interpretazione e applicazione delle norme europee. Un esempio emblematico si trova nella giurisprudenza italiana, in particolare con il “caso Taricco”.
In una sentenza del 2015, la CGUE impose un indirizzo che, secondo la Consulta, avrebbe compromesso i principi di legalità e certezza del diritto nel sistema penale italiano.
La questione riguardava l’applicazione retroattiva di norme in materia di prescrizione, tema che riguarda il principio di legalità sancito dalla Costituzione italiana. Nel 2018 la Corte costituzionale, tramite la sentenza n. 115, affermò che la “regola Taricco” non poteva essere applicata in Italia, poiché violava il principio di irretroattività delle leggi penali sfavorevoli, un aspetto fondamentale del diritto costituzionale italiano.
In questo modo, riaffermò i cosiddetti “controlimiti”, vincoli imposti all’applicazione del diritto europeo quando questo si scontra con i diritti costituzionali italiani.
Un altro episodio di rilievo è quello del programma di acquisti del settore pubblico (PSPP) della Banca Centrale Europea (BCE), che ha portato a un pronunciamento della Corte Costituzionale tedesca nel maggio 2020.
La Corte di Karlsruhe, con una decisione storica, ha contestato la legittimità di una sentenza della CGUE, sostenendo che questa fosse ultra vires, cioè oltre le competenze della BCE.
