È possibile produrre in cassazione sentenze di merito irrevocabili che la parte non abbia potuto produrre in precedenza? (Riccardo Radi)

La Cassazione sezione 4 con la sentenza numero 37650/2024 si è pronunciata sulla possibilità di acquisizione, nel giudizio di legittimità, delle sentenze di merito irrevocabili che la parte non abbia potuto produrre in precedenza.

In particolare, nel caso di specie, ha affermato che tale acquisizione è consentita, anche nel giudizio di cassazione, al solo fine di valutare la configurabilità del delitto di associazione per delinquere, contestato a taluno dei ricorrenti, sotto il profilo della sussistenza del numero minimo dei partecipanti.

Il collegio di legittimità premette che il PG si è opposto nel corso dell’udienza pubblica non già all’acquisizione ma alla possibilità di valutazione del contenuto delle sentenze irrevocabili allegate ai motivi nuovi nell’interesse dei ricorrenti.

Il punto di vista del PG è stato spiegato con il richiamo al – consolidato – orientamento di legittimità secondo cui “Nel giudizio di legittimità è consentita l’acquisizione di una sentenza irrevocabile, quando l’interessato non sia stato in grado di produrla nei precedenti gradi di giudizio, ma la stessa non può essere oggetto della valutazione prevista dall’art. 238-bis, cod. proc. pen., imponendo l’annullamento con rinvio della pronuncia impugnata, al fine di rivalutare nel merito la situazione probatoria emersa nel giudizio non ancora definito a seguito della pendenza del ricorso per cassazione, ferme restando le preclusioni processuali già formate” (Sez. 6, n. 3702 del 04/12/2012, dep. 2013; in termini, Sez. 5, n. 38569 del 07/05/2014; Sez. 2, n. 19409 del 13/02/2019; sino alla recentissima pronunzia di Sez. 6, n. 13461 del 22/02/2023).

La Cassazione ha disatteso la richiesta della parte pubblica, poiché l’utilizzo nel processo delle sentenze allegate dalle difese, con attestazione di irrevocabilità della cancelleria, non è consistito nella effettuazione di valutazioni di merito, senza ombra di dubbio riservate esclusivamente ai Tribunali ed alle Corti territoriali, ma nella presa d’atto, esclusivamente in punto di diritto, circa la astratta applicabilità di una determinata fattispecie incriminatrice nel caso di specie.

In altre parole, essendo venuta meno, per effetto del passaggio in giudicato delle richiamate pronunzie giurisdizionali, la pre-condizione della esistenza di un numero di associati pari almeno a tre (non risultando nemmeno ipotizzata nei capi di imputazione dei processi di merito la presenza di ulteriori complici rimasti ignoti o deceduti: cfr. Sez. 3, n. 19212 del 12/03/2019; Sez. 5, n. 39223 del 23/09/2010; Sez. 6, n. 12845 del 24/02/2005; Sez. 2, n. 7437 del 30/04/1999), non sarebbe mai possibile per il giudice dell’eventuale rinvio giungere a soluzione diversa dall’assoluzione di C. e S., per insussistenza del fatto, non essendo configurabile un’associazione per delinquere composta soltanto da due persone (cfr. artt. 416 e 416-bis cod. pen. e 74 del d.P.R. n. 309 del 1990).

La soluzione che si adotta ha anche il pregio di evitare il vano protrarsi di un processo, con eventuale custodia cautelare, destinato ad univoca soluzione liberatoria, attesa la stabilità del giudicato assolutorio nell’ordinamento processuale.

Del resto, la ratio delle decisioni della Cassazione richiamate a supporto della difforme opinione del P.G. è quella di precludere al giudice di legittimità valutazioni in fatto previste dall’art. 238-bis cod. proc. pen. (ad esempio, si legge nella motivazione, del “considerato in diritto”, della richiamata sentenza di Sez. 6, n. 13461 del 22/02/2023, cit., quanto segue: «Se quindi, si è ritenuta possibile l’acquisizione di sentenze irrevocabili formatesi in altro processo, si è, tuttavia, nettamente escluso che spetti al giudice di legittimità il confronto probatorio tra gli elementi in fatto accertati e posti a sostegno della sentenza passata in giudicato con la situazione probatoria propria del processo nel quale viene acquisita, trattandosi di valutazione propria del giudizio di merito.

Esclusa l’efficacia vincolante delle valutazioni espresse in sentenze irrevocabili, è certo che non spetta al giudice di legittimità, esulando dai suoi compiti, procedere ad una valutazione di resistenza, prevalenza o indifferenza degli elementi posti a fondamento della decisione irrevocabile con la conseguenza che l’annullamento con rinvio al giudice di merito è soluzione obbligata.

È stato infatti, precisato che nel giudizio di legittimità è consentita l’acquisizione di una sentenza irrevocabile quando l’interessato non sia stato in grado di produrla nei precedenti gradi di giudizio, ma la stessa non può essere oggetto di valutazione ai sensi dell’art. 238-bis cod. proc. pen., imponendosi l’annullamento con rinvio della pronuncia impugnata al fine di una rivalutazione nel merito della situazione probatoria emersa nel giudizio non ancora definito a seguito della pendenza del ricorso per cassazione, ferme restando le preclusioni processuali già formate (Sez. 2, n. 19409 del 13/02/2019; Sez. 5, n. 38569 del 07/05/2014; Sez. 6, n. 3702 del 04/12/2012, dep. 2013).

I limiti del sindacato di legittimità non consentono di effettuare in questa sede la verifica richiesta dai difensori sulla credibilità dell’A. alla luce del giudizio tranciante espresso nella sentenza acquisita, trattandosi di valutazione propria del giudizio di merito, nell’ambito del quale sarà effettuata una nuova ponderazione valutativa, che, senza alcuna automatica estensione del giudizio espresso nelle sentenze irrevocabili acquisite (anche quella di cui si è detto in precedenza), dovrà condurre ad un giudizio più completo ed esaustivo»).

Ma, come si è visto, la Corte non ha effettuato alcuna valutazione di fatto.